Ordinanza n. 130/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58,
59 n. 1, e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle
locazioni di immobili urbani) promossi con le ordinanze emesse dai
giudici conciliatori di Castel d'Ario il 7 aprile 1979, di Monte
Sant'Angelo il 27 aprile 1979, di Milano il 7 novembre 1979, di Palermo
il 5 dicembre 1979, di Torino il 29 agosto 1979, di Palermo il 16
febbraio 1979, di Napoli - Miano il 31 dicembre 1979, di Fiorenzuola
d'Arda il 19 luglio 1979, dal pretore di Padova il 26 e il 29 ottobre
1979 e dal giudice conciliatore di Livorno il 12 marzo 1979,
rispettivamente iscritte ai nn. 708, 894, 1011 del registro ordinanze
1979 ed ai nn. 24, 73, 80, 135, 152, 184, 185, 200 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 338 del 1979 e nn. 36, 71, 78, 92, 98, 112 e 131 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto:
1) che con le ordinanze nn. 894, 1011/79, 24, 73, 80, 184, 185,
200/80 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della legge sull'equo canone n.
392 del 27 luglio 1978, denunciandosi l'esclusione della facoltà di
recesso per necessità del locatore dai contratti di locazione con
conduttori il cui reddito annuo superi gli otto milioni di lire;
2) che con le ordinanze nn. 708/79 e 135, 152/80 è stata
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale delle norme sopra citate censurandosi la
discriminazione esistente in tema di recesso ed in particolare la
previsione della suddetta facoltà solo nei confronti dei conduttori
con reddito inferiore agli otto milioni annui.
Considerata la connessione delle questioni proposte con le
ordinanze di rimessione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti e
definiti con unica ordinanza.
Considerato che ambedue le questioni, tra loro alternative, sono
state già prospettate alla Corte la quale, con la sentenza n. 22 del
1980, le ha risolte nel senso di riconoscere la fondatezza della
questione indicata sub 1) e l'infondatezza di quella formulata sub 2)
e, con la successiva ordinanza n. 88 del 1980, le ha conseguentemente
dichiarate manifestamente infondate: la prima in quanto le norme
impugnate erano già state dichiarate illegittime dalla citata sentenza
n. 22 del 1980, la seconda in quanto già ritenuta non fondata dalla
stessa sentenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge il marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65,
della legge 27 luglio 1978, n. 392, già dichiarate manifestamente
infondate con l'ordinanza n. 88 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte