Ordinanza n. 130/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1983 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 903/1977
- art. 10legge 903/1977
- art. 6legge 903/1977
- art. 8legge 903/1977
- art. 4legge 1204/1971
- art. 10legge 1204/1971
- art. 6legge 1204/1971
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri)
e degli artt. 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con
ordinanza emessa il 12 febbraio 1982 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Ierardi Vittorio e s.p.a. Italtel
Montaggi ed altro, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 del 22
settembre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di Milano ha con l'ordinanza in epigrafe
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e degli artt. 6 e 8 della legge
9 dicembre 1977, n. 903, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31
Cost.: ad avviso del giudice a quo, la normativa censurata lede infatti
gli anzidetti precetti costituzionali per non aver previsto che
l'astensione obbligatoria dal lavoro e il godimento dei riposi
giornalieri a tutela delle madri lavoratrici e dei neonati sia
garantita anche al padre, nel caso in cui l'assistenza della madre
venga, per morte od altra causa, a mancare;
che nel presente giudizio non si è costituita la parte privata,
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio.
Considerato che l'ordinanza di remissione non svolge alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né
contiene il minimo riferimento al caso di specie;
considerato altresì che secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte resta in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre
nel provvedimento di remissione termini e motivi della questione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n 87,
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10 della legge 30 dicemhre
1971, n. 1204, e degli artt. 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. dal Pretore di
Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte