Ordinanza n. 130/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29d.P.R. 761/1979
usata come parametro
citata
- art. 2126Codice civile
- art. 26legge 89/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo
comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali) promosso con ordinanza
emessa il 7 marzo 1990 dal T.A.R. per il Lazio sui ricorsi riuniti
proposti da Gilardone Giovanni ed altri c/ Regione Liguria ed altri
iscritta al n. 714 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, con ordinanza del 7 marzo 1990, pervenuta alla Corte
il 16 novembre 1990, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma,
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "nella parte in cui non prevede
una maggiorazione di retribuzione per l'ipotesi di esercizio, da
parte del personale in posizione funzionale sub-apicale, delle
mansioni proprie del personale apicale, oltre il termine di sessanta
giorni, in ipotesi di vacanza del posto stesso";
che, ad avviso del giudice remittente, il limite temporale
stabilito dalla norma denunciata comporta l'illegittimità
dell'esercizio delle mansioni superiori protratto oltre il termine di
sessanta giorni nell'anno solare, così che non può derivarne, né
in via di interpretazione di tale disposizione, né in base all'art.
2126 cod. civ., il diritto del prestatore di lavoro a una
maggiorazione della retribuzione;
che, peraltro, l'esclusione del diritto al trattamento economico
corrispondente alle mansioni effettivamente svolte per il tempo
eccedente il termine menzionato è ritenuta contrastante con l'art.
36, primo comma, della Costituzione;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata;
Considerato che con la sentenza n. 296 del 1990, confermativa
della precedente sentenza n. 57 del 1989, questa Corte ha già
riesaminato la questione dichiarandola infondata nei sensi di cui in
motivazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
89, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie
locali), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte