Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Rapporto di lavoro svoltosi con soggetto diverso dal formale datore di lavoro - Domanda di costituzione o ripristino del rapporto alle dipendenze del datore di lavoro effettivo - Sentenza di accoglimento - Effetti sul diritto alla retribuzione - Vicenda da cui trae origine la sentenza - Irrilevanza - Fondamento. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE In genere.
In tutti i casi di costituzione o ripristino, per effetto di sentenza, di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso da quello che risulta titolare del contratto, le retribuzioni da quest'ultimo corrisposte in relazione a periodi successivi alla pronuncia, per aver egli continuato a utilizzare la prestazione del lavoratore, non estinguono, in tutto o in parte, l'obbligazione retributiva gravante sull'effettivo datore di lavoro, individuato in sede giudiziaria, che, senza giustificazione, rifiuti la controprestazione lavorativa, in quanto in tal caso, accanto al rapporto di lavoro costituito o ripristinato de iure dal giudice, se ne affianca un altro, di fatto, che resta rilevante, ex art. 2126 c.c., indipendentemente dalla vicenda da cui origina l'accertamento giudiziale (cessione d'azienda o di un suo ramo inopponibile al lavoratore, somministrazione irregolare di manodopera, appalto o distacco illecito), data l'identità della forza giuridica del provvedimento che ha costituito o ripristinato il rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 2638/2026Sez. LRv. 677817-01
Riguarda ancheart. 1206 Codice civileart. 1207 Codice civileart. 1217 Codice civile
Precedenti: 671215-02, 666940-01, 647561-01
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Svolgimento della prestazione di lavoro subordinato di fatto in favore della P.A. - Domanda di accertamento del diritto alla percezione del trattamento pensionistico - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento · GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.
La controversia avente ad oggetto la domanda di accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico, che trovi fonte nello svolgimento della prestazione di lavoro subordinato di fatto in favore della P.A., rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale - posto che la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio riguarda esclusivamente la prestazione che si assume dovuta per effetto dei contributi previdenziali versati, attenendo, 13 <!-- pag. 14 --> SEZIONI UNITE invece, al merito della causa la verifica dell'esistenza o meno del diritto al trattamento pensionistico presso la gestione pubblica.
Cass. civ. n. 35002/2025Sez. URv. 677160-01
Riguarda ancheart. 13 r.d. 1264/1934art. 62 r.d. 1264/1934art. 41 Codice di procedura civile
Precedenti: 650873-01, 676510-01
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE Convenzioni tra enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi ex art. 30 TUEL - Autonoma soggettività 146 <!-- pag. 147 --> giuridica - Esclusione - Ente capofila - Delegato per l’esercizio accentrato della funzione - Sussistenza.
La convenzione tra enti locali per la gestione condivisa di funzioni e servizi, prevista dall'art. 30 del TUEL, non determina la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, dotato di personalità giuridica autonoma, risolvendosi in una delega collettiva ad uno dei comuni associati (ente capofila) per l'esercizio accentrato della funzione - la cui titolarità rimane in capo agli enti deleganti - tramite una mera articolazione organizzativa.
Cass. civ. n. 32560/2025Sez. LRv. 677140-01
Riguarda ancheart. 30 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.art. 31 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.art. 8 d.lgs. 328/2000art. 1388 Codice civileart. 1704 Codice civileart. 1705 Codice civile
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pluralità di contratti di lavoro autonomo - Accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto - Conseguenze - Diritto alla conversione - Esclusione - Tutela risarcitoria ex art. 2126 c.c. - Ricostruzione della posizione previdenziale - Diritto al trattamento di fine rapporto - Sussistenza. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE In genere.
In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di stipulazione di una serie di contratti di lavoro autonomo che, in seguito ad accertamento giudiziario, risultino dissimulare un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore, pur non potendo conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha diritto alla tutela di cui all'art. 2126 c.c., oltre che alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.
Cass. civ. n. 21527/2025Sez. LRv. 676048-02
Riguarda ancheart. 36 TU pubblico impiegoart. 2120 Codice civileart. 2094 Codice civile
Precedenti: 666909-01
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego - Pluralità di contratti di lavoro autonomo dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato - Accertamento - Conseguenze - Danno comunitario - Riconoscimento - Fondamento. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, dall'accertamento giudiziale della dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato, attraverso il ricorso ad una serie di contratti di lavoro autonomo, consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del cd. "danno comunitario", in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (in particolare con ordinanza del 12 dicembre 2013, in causa C-50/13), atteso che, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, il dipendente non gode della più intensa protezione data dalla garanzia della conversione in rapporto a tempo indeterminato, esclusa dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Cass. civ. n. 21527/2025Sez. LRv. 676048-01
Riguarda ancheart. 36 TU pubblico impiegoart. 32 legge 183/2010art. 1223 Codice civileart. 97 Costituzione
Precedenti: 659805-01, 660248-01, 648195-01, 669943-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Giudice di pace - Domanda di accertamento della qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico e normativo - 292 <!-- pag. 293 --> Trattamento spettante al magistrato togato - Assunzione come mero parametro - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al petitum sostanziale dedotto in giudizio, la domanda di un giudice di pace volta all'accertamento della sua qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario (nella specie quale presupposto per il riconoscimento del danno "comunitario" per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato sia assunto come mero parametro.
Cass. civ. n. 12488/2025Sez. LRv. 675620-01
Riguarda ancheart. 37 Codice di procedura civile
Precedenti: 667553-01, 661873-01, 521313-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).