Ordinanza n. 131/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 39/1989
usata come parametro
citata
- art. 2legge 253/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3
febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo
1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di
mediatore), in relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa
legge, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1993 dal Pretore di
Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, nel
procedimento civile vertente tra Mario Priori, da un lato, e Rita
Sergiacomi e Dino Malizia, dall'altro, iscritta al n. 606 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da Mario
Priori nei confronti di Rita Sergiacomi e Dino Malizia, avente ad
oggetto la richiesta di pagamento della provvigione per l'attività
di mediazione relativa alla conclusione di una vendita immobiliare,
il Pretore di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del
Tronto, con ordinanza emessa il 22 luglio 1993, accogliendo
un'istanza dell'attore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 35
e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la
disciplina della professione di mediatore), in relazione all'art. 2,
quarto comma, della stessa legge, nella parte in cui, prevedendo
l'obbligo di iscrizione nei ruoli degli agenti di affari in
mediazione anche per chi svolge in modo occasionale o discontinuo
attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od
aziende avendo ricevuto un mandato a titolo oneroso, attribuisce
soltanto a coloro che sono iscritti nei ruoli il diritto alla
provvigione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato atto di
intervento riservandosi di esporre successivamente i motivi.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non esamina i
presupposti necessari per l'applicazione delle norme denunciate e non
chiarisce, tra l'altro, se risulta essere stato conferito un mandato
a titolo oneroso per lo svolgimento di attività volta alla
conclusione della vendita;
che, essendo pertanto carente la motivazione sulla rilevanza, la
questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989,
n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253,
concernente la disciplina della professione di mediatore), in
relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa legge, sollevata, in
riferimento agli artt. 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di
Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte