Ordinanza n. 131/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 19/1994
- art. 1d.l. 453/1993
usata come parametro
citata
- art. 445Codice di procedura civile
- art. 6legge 19/1994
- art. 73Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
- art. 15r.d. 1038/1933
- art. 26r.d. 1038/1933
- art. 2legge 453/1993
- art. 13legge 416/1926
- art. 1r.d. 703/1933
- art. 2legge 658/1984
- art. 73r.d. 1214/1934
- art. 15r.d. 1214/1934
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 1, comma 3, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito
in legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e 2, secondo comma
della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una
sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei
conti), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 dalla Corte
dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, sul
ricorso proposto da Isabella Marino contro il Ministero del tesoro,
iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che la vedova del titolare di una pensione di guerra di
settima categoria ha impugnato innanzi alla Corte dei conti il
decreto del Ministero del tesoro 12 aprile 1986, con il quale era
stata confermata detta categoria pensionistica ed erano state
ritenute ininfluenti sul decesso del pensionato le patologie già
riconosciute, in vita, come dipendenti da causa di servizio;
che il giudice ha disposto l'acquisizione del parere del Collegio
medico-legale presso il Ministero della difesa e, all'esito, la
ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda ovvero, in linea
gradata, l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio a norma
dell'art. 445 cod. proc. civ;
che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Basilicata
(innanzi alla quale il giudizio è stato proseguito ex art.6 della
legge 14 gennaio 1994, n. 19), con ordinanza del 27 febbraio 1997, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti) e 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658
(Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle
sezioni riunite della Corte dei conti), nella parte in cui
implicitamente esclude l'ammissibilità della consulenza tecnica
d'ufficio disciplinata dall'art. 445 cod. proc. civ., in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo e
secondo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione;
che i giudici a quibus premettono che l'istanza istruttoria non
può essere accolta, dato che è possibile soltanto acquisire un
nuovo parere medico dagli organi della pubblica amministrazione, tra
essi comprese le strutture civili e militari aventi sede nella
regione, ma non è ammissibile una consulenza tecnica d'ufficio;
che siffatta conclusione, a loro avviso, non è smentita
dall'art. 2 della legge n. 19 del 1994, il quale consentirebbe alla
Corte dei conti di avvalersi di consulenti tecnici nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 73 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 esclusivamente nei giudizi di responsabilità;
che, secondo il Collegio rimettente, le norme oggetto di denuncia
violerebbero innanzitutto l'art. 3, primo comma, della Costituzione
perché realizzano una disparità di trattamento secondo che il
cittadino invochi tutela del proprio diritto a pensione davanti al
giudice ordinario o al giudice contabile; e poi, gli artt. 24, primo
e secondo comma, e 113 della Costituzione perché non assicurano la
pienezza del contraddittorio tecnico, attraverso i consulenti di
parte, che postula la necessità di un controllo dell'elaborazione
peritale sin dal suo momento genetico e non ex post; ed ancora,
l'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione perché
confliggono con il principio di buon andamento dell'amministrazione
atteso che sottraggono ai loro compiti d'istituto i sanitari delle
strutture pubbliche richiesti della redazione dei pareri; e, infine,
l'art. 108, secondo comma, della Costituzione perché vulnerano la
indipendenza della Corte dei conti, stabilendo l'obbligo di acquisire
valutazioni tecnico-scientifiche, destinate ad integrare il materiale
di prova, presso organi amministrativi;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel
giudizio eccependo l'infondatezza della questione per essere
sostenibile un'interpretazione delle norme de quibus diversa da
quella indicata dal giudice remittente, nel senso che sia consentito
alla Corte di avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio oltre che
degli ospedali civili o militari.
Considerato che le norme di disciplina del processo davanti alla
Corte dei conti consentono di disporre l'insieme dei mezzi istruttori
offerti dalle leggi di procedura civile (artt. 15, primo comma, e 26
del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; 73 del regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214) e non escludono la consulenza tecnica d'ufficio
prevista nel codice di rito civile;
che l'art. 2, comma 4, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453,
convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 ha, peraltro,
riconosciuto espressamente che la Corte dei conti, per l'esercizio
delle sue attribuzioni, può (...) avvalersi di consulenti tecnici,
con previsione che si applica anche alla giurisdizione in materia di
pensioni, la quale, vertendo sopra un diritto e non un atto
autoritativo (sentenze di questa Corte n. 8 del 1976 e n. 141 del
1981), non tollera limitazioni nell'impiego degli strumenti di
ricerca della verità al pari delle altre sedi giurisdizionali poste
per la tutela di identiche posizioni giuridiche (sentenze n. 146 del
1987 e n. 251 del 1989);
che, in contrario, neppure può richiamarsi l'art. 13 della legge
11 marzo 1926, n. 416, il quale prescrive che la Corte dei conti deve
esclusivamente rivolgersi al collegio medico-legale istituito alle
dipendenze del Ministero della difesa, qualora ritenesse necessario
un ulteriore parere medico-legale od un'ulteriore visita diretta del
richiedente la pensione, in quanto la disposizione concerne
precipuamente le attribuzioni giurisdizionali in sede di liquidazione
di pensione, non più spettanti alla Corte dei conti ai termini
dell'art. 1 r.d. 27 giugno 1933, n. 703;
che, infine, la facoltà delle sezioni territoriali della Corte
dei conti di avvalersi degli ospedali militari o civili, aventi sede
nella regione presso i quali richiedere pareri medico-legali o
l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in
ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti è stata introdotta
dall'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (e
poi estesa dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) allo scopo precipuo di
autorizzare la collaborazione tra tali organi, e questa disposizione
- secondo la stessa giurisprudenza contabile - è meramente
esplicativa di alcuni dei mezzi istruttori latamente previsti
dall'art. 73 del testo unico approvato con r.d. 13 luglio 1934, n.
1214 e dall'art. 15 del regolamento di procedura approvato con r.d.
12 agosto 1933, n. 1038 (Sezione giurisdizionale per la Regione
Liguria, ordinanza 28 aprile 1995, n. 03/PN/95);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 1, comma 3, della legge 14 gennaio
1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti) e 2, secondo comma, della legge 8 ottobre
1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale
e delle sezioni riunite della Corte dei conti), sollevata, in
riferimento agli articoli, 3, primo comma, 24, primo e secondo comma,
97, primo e secondo comma, 108, secondo comma, e 113 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della
Basilicata, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte