Ordinanza n. 133/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 12/1973
usata come parametro
citata
- art. 6d.l. 63/1983
- art. 6d.l. 463/1983
- art. 29legge 213/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza
emessa il 18 giugno 1999 dal tribunale di Ravenna nel procedimento
civile vertente tra Baldassarri Paolo e l'ENASARCO, iscritta al
n. 454 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Baldassarri Paolo e della
Fondazione ENASARCO nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2001 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Giovanni Angelozzi per Baldassarri Paolo,
Bartolo Spallina per la Fondazione ENASARCO e l'avvocato dello Stato
Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza del 18 giugno 1999, emessa nel corso
del giudizio civile promosso da un agente di commercio, al fine di
ottenere la condanna dell'ENASARCO alla riliquidazione della pensione
di vecchiaia tramite la rivalutazione della base retributiva
pensionabile, il tribunale di Ravenna ha sollevato, in riferimento
agli artt. 38, secondo comma, 36 e 3, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e rappresentanti di commercio), "nella parte in cui non
prevede l'adeguamento della pensione di vecchiaia degli agenti e dei
rappresentanti di commercio alla stregua di quanto previsto per gli
altri lavoratori autonomi ex art. 6, ottavo comma, del d.l.
12 settembre 1983, n. 63 (recte: 463)", convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata,
non prevedendo "nessun meccanismo di adeguamento dell'importo
nominale" della base di calcolo utilizzata per la liquidazione di
detta pensione, contrasta:
con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, giacché
non tutela in alcun modo il valore della base stessa dagli effetti
negativi discendenti dalla svalutazione monetaria;
con l'art. 36 della Costituzione, in quanto "non assicura
alcuna correlazione della prestazione pensionistica ai contributi
effettivamente versati sulla base delle provvigioni liquidate e
quindi incide sulla stessa proporzionalità della prestazione alla
quantità e qualità del lavoro svolto";
con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per
l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri
lavoratori autonomi, ai quali l'art. 6, ottavo comma, del d.l.
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
11 novembre 1983, n. 638, assicura un meccanismo di adeguamento della
pensione base;
che la prospettata questione di costituzionalità non
investe, secondo il giudice a quo la problematica "della perequazione
automatica successiva alla liquidazione della pensione, né della sua
integrazione al minimo", ma mira ad ottenere "un meccanismo di difesa
della base di calcolo della pensione", che non può "essere
compensato" dalla facoltà di versamento dei contributi volontari,
che sono finalizzati, esclusivamente, a far conseguire una maggiore
anzianità contributiva;
che l'ordinanza, nell'osservare che il legislatore ha
ritenuto "di generale necessità un meccanismo di adeguamento e di
difesa dagli effetti dell'inflazione" sia per i lavoratori
dipendenti, che per quelli autonomi, reputa la denunciata omissione
ancor più ingiustificata, dal momento che il nuovo "Regolamento
delle attività istituzionali" dell'ENASARCO, approvato il
24 settembre 1998, prevede, per il futuro, "un meccanismo di
rivalutazione della media provvigionale utilizzata per il calcolo
della pensione" (art. 15, comma 3), non senza precisare, al tempo
stesso, che ciò che si sollecita non è la "semplice estensione di
un regime più favorevole" da una gestione all'altra, ma
l'eliminazione di "una lacuna palesemente irragionevole", attraverso
il criterio di adeguamento di cui al citato art. 6, ottavo comma, del
d.l. n. 463 del 1983 "e secondo le stesse decorrenze";
che, ad avviso del giudice a quo, la questione ora
prospettata risulta diversa da quella che, in precedenza, aveva
portato alla pronunzia di inammissibilità di cui alla sentenza
n. 265 del 1992, con la quale la Corte aveva rilevato che venivano
invocati dal rimettente "due criteri alternativi di rivalutazione";
che si è costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio a
quo per sentir dichiarare l'incostituzionalità della denunciata
disposizione;
che si è costituita, altresì, la Fondazione ENASARCO, parte
convenuta nel giudizio a quo che ha concluso per l'inammissibilità
o, comunque, l'infondatezza della sollevata questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo una declaratoria di infondatezza della questione;
che, nell'imminenza dell'udienza, hanno depositato memorie
illustrative sia la Fondazione ENASARCO, che il Presidente del
Consiglio dei ministri, ribadendo le argomentazioni e le conclusioni
di cui ai rispettivi atti di costituzione ed intervento.
Considerato che il denunciato art. 10 della legge 2 febbraio
1973, n. 12, nella parte in cui non prevede meccanismi di
indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico
erogato dall'ENASARCO, è stato già oggetto di scrutinio da parte
della Corte, che, con la sentenza n. 265 del 1992, ha dichiarato
inammissibile la questione di costituzionalità allora sollevata in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione;
che, contrariamente a quanto opinato dall'attuale rimettente
in ordine alla ratio decidendi della menzionata pronuncia, la Corte,
in quell'occasione, pur evidenziando la circostanza che la questione
era stata prospettata senza una previa e chiara scelta di uno dei
possibili sistemi di rivalutazione della base pensionabile, ritenne
che, in ogni caso, rientrava nella discrezionalità del legislatore
la determinazione del sistema di indicizzazione della base di computo
del trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio;
che, inoltre, la medesima decisione, sia pur tralasciando
altre considerazioni di merito, segnalò, tuttavia, che gli effetti
negativi della svalutazione monetaria intervenuta tra il momento di
maturazione del periodo di contribuzione obbligatoria e quello di
conseguimento del diritto a pensione, avrebbero potuto trovare
compensazione nella facoltà concessa all'interessato del versamento
di contributi volontari (art. 8 della legge n. 12 del 1973);
che, invero, ad ulteriore sviluppo delle ragioni in
precedenza addotte, deve, anzitutto, rilevarsi, in via di principio,
che il problema della conformità a Costituzione di un sistema
previdenziale che non contempli un meccanismo di adeguamento della
base di computo del trattamento pensionistico non può prescindere,
in ogni caso, dalla considerazione del complessivo quadro normativo
in cui la norma censurata si colloca (sentenza n. 457 del 1998) e
ciò, segnatamente, quando si tratti di un sistema connotato
dall'autofinanziamento delle rispettive gestioni in una visione di
mutualità di gruppo o categoriale;
che, in particolare, quanto all'asserita lesione degli
artt. 38, secondo comma, e 36 della Costituzione, va osservato che,
nell'ambito di un regime previdenziale che adotta un sistema
retributivo di calcolo della pensione di vecchiaia, qual è quello
delineato dalla legge n. 12 del 1973, la garanzia della
proporzionalità ed adeguatezza del trattamento pensionistico non
esige, tuttavia, un intangibile rapporto di corrispondenza tra
contributi versati e pensione (sentenze n. 307 del 1989 e n. 30 del
1976);
che, peraltro, contrariamente a quanto reputa il rimettente,
non può disconoscersi, ai fini della tutela assicurata dall'art. 38
della Costituzione, e per contrastare gli effetti negativi denunciati
dall'ordinanza, il rilievo che assume, nel caso in esame, non solo il
già ricordato istituto della contribuzione volontaria, ma, al tempo
stesso, quello della perequazione automatica di cui alla disciplina
contenuta negli artt. 9 e 10 della legge n. 160 del 1975, resa
applicabile, nella specie, dall'art. 1 del d.l. n. 942 del 1977,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 41 del 1978;
che, sempre al fine suddetto, risulta comunque decisiva la
circostanza che gli iscritti all'Ente beneficiano del meccanismo
della rivalutazione (art. 5, comma 6, della legge n. 233 del 1990 e
art. 3 del decreto legislativo n. 503 del 1992) della base di computo
del trattamento facente capo alla gestione speciale istituita presso
l'INPS in base alla legge 22 luglio 1966, n. 213, che ha attribuito
alla pensione ENASARCO natura integrativa del predetto trattamento
(art. 29);
che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3, primo comma,
della Costituzione, non può non rammentarsi il consolidato
orientamento della Corte, secondo il quale la comparazione tra regimi
previdenziali diversi non vale di per sé a dimostrare la lesione del
principio di eguaglianza (tra le molte, sentenza n. 61 del 1999),
soprattutto se la prospettazione medesima, come nel caso di specie,
si limiti ad evidenziare isolati elementi di disparità di
trattamento e manchi di operare una globale comparazione tra i regimi
previdenziali stessi (tra le altre, sentenze n. 345 del 1999 e n. 457
del 1998);
che, comunque, il tertium comparationis evocato dal
rimettente e cioè l'art. 6, ottavo comma, del d.l. 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638 - oltre a non contemplare un vero e proprio meccanismo
di rivalutazione della base pensionabile per le gestioni assicurative
INPS relative ai lavoratori autonomi, ma un coefficiente di
adeguamento della pensione base - è stato abrogato dal comma 3
dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990;
che, pertanto, alla luce delle ulteriori considerazioni
svolte, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973,
n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di
commercio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e
38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Ravenna con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte