Ordinanza n. 136/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 41 e
73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli
immobili urbani) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 giugno 1980 dal Tribunale di Bassano del
Grappa nel procedimento civile vertente tra Cortese Bruno e Fincato
Renato ed altro, iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 22
ottobre 1980;
2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1981 dal Tribunale di Lecce nel
procedimento civile vertente tra Metrangolo Piergiovanni e Indirli
Carmelina, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 del 23 settembre 1982;
Visti l'atto di costituzione di Cortese Bruno e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
Udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza 6 giugno 1980 il Tribunale di Bassano
del Grappa ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 73 della l. 27 luglio 1978, n. 392, inteso, letteralmente,
nel senso che esso consenta il diritto di prelazione solo a favore del
conduttore di un immobile locato ad uso di studio professionale con
contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della legge,
lamentando che analogo diritto non sarebbe riconosciuto in relazione ai
contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge stessa ed il
conseguente contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che, il giudice "a quo" ha altresì prospettato una differente
possibile interpretazione dell'art. 73, secondo cui, per motivi
logico-sistematici, sarebbe da ritenere ivi implicitamente richiamato
l'art. 41 precedente che, tra l'altro, esclude espressamente
l'operatività del diritto di prelazione in relazione ai rapporti di
locazione concernenti immobili urbani adibiti ad uso di studio
professionale;
che, secondo il giudice "a quo", si paleserebbe in tal caso
illegittimo lo stesso art. 41 per pretesa violazione degli artt. 3, 35
e 42 Cost. in quanto, anche per i professionisti, come per gli
esercenti attività industriali, commerciali ed artigianali, ammessi
invece al diritto di prelazione, avrebbe normalmente rilievo
l'esercizio dell'attività in un determinato luogo e quindi
competerebbe il detto diritto, inteso appunto a favorire l'acquisizione
della proprietà dei locali nei quali vengono esercitate attività
lavorative;
che, con ordinanza 24 febbraio 1981 il Tribunale di Lecce ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 73
per motivi analoghi a quelli svolti nella prima parte dell'ordinanza
del Tribunale di Bassano del Grappa, cioè ritenendo che la
disposizione anzidetta non faccia specifico riferimento all'art. 41;
Considerato che, ai fini della interpretazione dell'art. 73
impugnato, argomenti logici, desunti dall'inquadramento della norma
stessa nel sistema attuato dalla legge, rendono inattendibile una
interpretazione soltanto letterale;
che, infatti, l'art. 41, secondo comma, della legge in esame, nel
dettare la disciplina dei diritti di prelazione e riscatto istituiti
coi precedenti artt. 38, 39 e 40 in relazione agli immobili non
destinati ad uso di abitazione, ne esclude l'applicazione ai rapporti
di locazione di cui all'art. 35 precedente, comprendenti appunto quelli
riguardanti locali destinati all'esercizio di attività professionali,
mentre il diritto stesso resta attribuito a coloro che esercitano
nell'immobile attività commerciale, industriale o artigianale,
considerati evidentemente come maggiormente interessati alla
conservazione dei locali rispetto agli altri conduttori;
che, ciò vale ad escludere che il legislatore, in sede di
disciplina transitoria, abbia voluto imporre una regolamentazione
diversa della materia in considerazione soltanto della data di
stipulazione del contratto, non rinvenendosi motivi che in qualche modo
avrebbero giustificato tale differenziazione, la quale si risolverebbe,
d'altra parte, in un irrazionale privilegio dei rapporti in corso
rispetto a quelli nuovi;
che anzi, per i contratti in corso, l'art. 73 non fa riferimento
all'art. 34 precedente regolante l'attribuzione del diritto
all'indennità di avviamento, che quindi va esclusa per i contratti in
parola, onde l'attribuzione del diritto di prelazione, per molti aspetti
simmetrico rispetto all'avviamento per la comune intenzione di tutela
dell'operatore economico, condurrebbe ad un evidente e non
giustificabile squilibrio normativo;
che, pertanto, anche in assenza di un formale riferimento all'art.
41, 2 comma, deve ritenersi che solo per difetto di coordinamento sia
stata omessa nell'art. 73 l'espressa menzione del limite di
applicazione del diritto di prelazione insito nel sistema, ed
espressamente sancito dall'art. 41;
che tale norma, escludendo, come si è detto, il diritto di
prelazione a favore dei locatari degli immobili adibiti ad uso di studi
professionali, potrebbe apparire ingiustificatamente discriminatoria
nei confronti dei predetti;
che peraltro la eventuale disparità di trattamento potrebbe essere
eliminata sia dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma,
nella parte in cui esclude il diritto di prelazione, sia dichiarando
l'illegittimità costituzionale delle norme che il diritto di
prelazione conferiscono;
che la scelta fra l'una e l'altra soluzione, secondo giurisprudenza
costante di questa Corte, non può dipendere dal modo in cui la
questione è stata prospettata dalle ordinanze di remissione;
che, essendo già stata sollevata la questione concernente
l'esclusione dei professionisti dal diritto di prelazione, appare
necessario, salva ogni pronunzia nel merito, sollevare incidentalmente
anche questione di legittimità costituzionale dei menzionati artt. 38,
39, 40 e 41, comma secondo, nella parte in cui conferiscono il diritto
di prelazione a favore dei locatari esercenti attività industriali,
commerciali ed artigianali, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, per il dubbio che essi accordino un ingiustificato
privilegio a favore di queste categorie;
che tale ultima questione appare rilevante in quanto pregiudiziale
all'altra ai fini della decisione e non manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 comma 2 della
L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui conferiscono il diritto
di prelazione ai locatari di immobili urbani esercenti attività
industriali, commerciali ed artigianali, in riferimento all'art. 3
della Costituzione e ne dispone la trattazione innanzi a sé;
Ordina la sospensione dei giudizi introdotti con le ordinanze
iscritte ai nn. 585/80 e 320/81;
Ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte