Ordinanza n. 138/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 810/1929
usata come parametro
citata
- art. 34legge 847/1929
- art. 17legge 847/1929
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1
della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei
quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra
la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) e 17 della legge 27
maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato
dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte
relativa al matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 19 marzo
1981, nel procedimento civile vertente tra Mecheri Mario ed altro e
Frezzolini Egloghe, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 21
ottobre 1981;
2) ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 6 maggio
1981, nel procedimento civile vertente tra Vacis Ezio e Molendini Anna,
iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1981, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 24 novembre 1981;
3) ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 26 marzo
1981, nel procedimento civile vertente tra Brengola Marina e Barbieri
Pier Antonio, iscritta al n. 693 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 27
gennaio 1982.
Visti gli atti di costituzione, nel giudizio promosso con
l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 19 marzo 1981, di
Mecheri Mario (inabilitato) e Resta Luciano (quale curatore del
medesimo), rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Bernardini ed
Edoardo Pontecorvo, e nel giudizio promosso con l'ordinanza emessa
dalla stessa Corte di appello il 26 marzo 1981, di Brengola Marina,
rappresentata e difesa dall'avv. Leo Leli;
udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanze emesse il 19 e 26 marzo 1981, di identica
motivazione, la Corte di appello di Roma ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale -
in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 29, 101 e 102
della Costituzione - dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810
(Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del
Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11
febbraio 1929), nella parte in cui dà piena ed intera esecuzione ai
commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, nonché
dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni
per l'applicazione del Concordato, nella parte relativa al matrimonio:
c.d. legge matrimoniale), in ordine ai limiti posti alla sindacabilità
delle sentenze pronunziate dai tribunali ecclesiastici nelle
controversie in materia di nullità di matrimoni canonici trascritti
agli effetti civili, da parte delle corti d'appello cui spetta di
renderle esecutive nell'ordinamento dello Stato italiano;
che con l'ordinanza emessa il 6 maggio 1981 la Corte di appello di
Brescia ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.
101 e 29 della Costituzione - delle norme innanzi indicate, nelle parti
concernenti "la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause in
materia di nullità del matrimonio concordatario e i poteri del giudice
italiano nel conseguente procedimento di esecutività".
Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante
la identità o la connessione delle sollevate questioni;
che la questione, sollevata dalla Corte di appello di Brescia,
della riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle
controversie in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti
agli effetti civili, operata dalle denunciate norme, con riferimento
all'invocato parametro dell'art. 101 della Costituzione, è stata già
dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1982,
né vengono addotti nuovi argomenti atti ad indurre la Corte a
modificare la propria giurisprudenza;
che questa Corte, con la richiamata sentenza n. 18 del 1982, ha
già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge n. 810 del 1929, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34,
comma sesto, del Concordato, e dell'art. 17, comma secondo, della legge
n. 847 del 1929, "nella parte in cui le norme suddette non prevedono
che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del
tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio,
spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali
ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e
resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza
medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico
italiano".
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 429, 556, 693 R.O. 1981,
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 101 della
Costituzione, con l'ordinanza emessa in data 6 maggio 1981 dalla Corte
di appello di Brescia (R.O. n. 556 del 1981), dell'art. 1 della legge
27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati
annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e
l'Italia, l'11 febbraio 1929), nella parte in cui dà piena ed intera
esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del
Concordato, e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847
(Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929
tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio):
questione già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 18 del 1982;
2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 7, 10,
11, 24, 29, 101 e 102 della Costituzione, con le ordinanze emesse in
data 19 e 26 marzo 1981 dalla Corte di appello di Roma (R.O. nn. 429 e
693 del 1981), e in data 6 maggio 1981 dalla Corte di appello di
Brescia (R.O. n. 556 del 1981), dell'art. 1 della citata legge n. 810
del 1929, e dell'art. 17 della citata legge n. 847 del 1929, la cui
illegittimità costituzionale, "nella parte in cui le norme suddette
non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva
la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del
matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali
ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e
resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza
medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico
italiano" è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 18 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte