Ordinanza n. 138/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/04/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 384/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e
2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito
con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con
l'ordinanza emessa il 14 maggio 1994 dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Lombardia, sui ricorsi riuniti proposti da
Maffezzoni Raffaele ed altre contro il Provveditorato agli studi di
Milano ed altri iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Venosta Margherita ed altra
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Lombardia, giudicando sui ricorsi riuniti proposti da Maffezzoni
Raffaele ed altre contro i provveditorati agli studi di Cremona e
Milano e il Ministero della pubblica istruzione, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992,
n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la
corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato
a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993;
che si sono costituite innanzi alla Corte, in senso adesivo agli
argomenti svolti dal giudice rimettente, le signore Margherita
Venosta e Anna Bartoletti, parti nel giudizio di merito;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 439/1994, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e
2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,
nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella
legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino
al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale
della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre
1993;
che, pertanto, la presente questione di legittimità
costituzionale è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992,
n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la
corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato
a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993, sollevata dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte