Ordinanza n. 14/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 8Costituzione
- art. 17Costituzione
- art. 19Costituzione
- art. 20Costituzione
- art. 18legge 1159/1929
citata
- art. 25legge 1159/1929
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, promosso con la ordinanza del 16 novembre 1956 del Pretore di
Calabritto, emessa nel procedimento penale a carico di Ferrara
Pasqualino e Del Sordo Amato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed iscritta al n. 58 del Registro
ordinanze 1957.
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Ferrara Pasqualino
e Del Sordo Amato imputati di contravvenzione all'art. 25 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza, per avere promosso ed organizzato in
un terraneo della Via Sibilia di Calabritto un matrimonio con rito
evangelico, il Pretore di Calabritto ha sollevato di ufficio la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'art. 18 dello stesso T.U.
nonché alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, e al R.D. 28 febbraio 1930,
n. 289, in riferimento agli artt. 8, 17, 19 e 20 della Costituzione;
che vi è stata costituzione del Ferrara e del Del Sordo, i quali
depositavano il 13 febbraio 1958 anche memoria illustrativa;
Considerato che la questione risulta già decisa da questa Corte,
con sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957, con la quale è stata dichiarata
la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del
T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773,
nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni,
cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in
riferimento all'art. 17 della Costituzione, fermo restando ai sensi del
terzo comma di tale ultimo articolo il menzionato obbligo per le
riunioni in luogo pubblico;
che non vi è ragione di discostarsi - dalla precedente decisione;
che - oggetto della questione è la legittimità costituzionale del,
l'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, e che pertanto
l'esame delle altre norme di legge richiamate dall'ordinanza non
riguarda il presente giudizio;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata con la predetta ordinanza del Pretore di
Calabritto e ordina la restituzione degli atti al medesimo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte