Ordinanza n. 14/1984
Altra decisione · depositata il 07/02/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 9r.d. 444/1942
- art. 13r.d. 444/1942
- art. 10legge 1034/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9,
primo e terzo comma, 13, primo, secondo comma, in relazione all'art. 10
del R.D. 21 aprile 1942, n. 444, e terzo comma, 15, 16, 17 e 49, primo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 aprile 1979 dal Tribunale amministrativo
regionale per il Molise sul ricorso proposto da Garofalo Antonio contro
il Comune di Campobasso, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1979
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 29
agosto 1979;
2) ordinanza emessa il 3 aprile 1979 dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Gattobigio Romano contro
la Regione Umbria ed altri, iscritta al n. 580 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del
24 ottobre 1979.
Visto l'atto di costituzione di Garofalo Antonio, nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che con ordinanze 3 aprile 1979 e 24 aprile 1979 il TAR
dell'Umbria ed il TAR del Molise hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10, primo e terzo comma; 13,
primo e secondo comma; 15, 16, 17 e 49, primo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 (" Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali"), in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107 e 108 Cost.;
Ritenuto che si deduce il contrasto tra le norme impugnate - le
quali regolano taluni aspetti dello status e della carriera dei
magistrati dei tribunali amministrativi regionali - ed i principi
costituzionali in tema d'indipendenza, imparzialità e irremovibilità
dei giudici.
Considerato che, successivamente, è entrata in vigore la legge 27
aprile 1982, n. 186 (" Ordinamento della giurisdizione amministrativa e
del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali"), la quale ha completamente
innovato la normativa impugnata.
Ritenuto che è necessario, pertanto, il riesame della rilevanza
delle questioni da parte del giudice a quo, alla luce di tale jus
superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte