Ordinanza n. 141/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
204, secondo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 aprile 1971 dal pretore di Tolmezzo nel
procedimento penale a carico di De Toni Silvana, iscritta al n. 250 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971;
2) ordinanza emessa l'8 gennaio 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di De Marco
Tommaso, iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;
3) ordinanza emessa il 4 agosto 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Gallo Rocco,
iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;
4) ordinanza emessa il 3 dicembre 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Crobu Giovanni,
iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che le quattro ordinanze in epigrafe citate hanno
sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204
cpv. e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt.
2, 3, 25 e 27 della Costituzione, nonché del solo art. 222, primo
comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della
Costituzione;
che in nessuno dei giudizi vi è stata, in questa sede,
Costituzione di parti;
che i giudizi stessi possono essere riuniti.
Considerato che delle sopra indicate questioni, in particolare,
quelle che prospettano contrasto degli artt. 204 e 222 citati con
l'art. 27 della Costituzione e dell'art. 222 del codice penale con gli
artt. 13 e 32 della Costituzione sono già state dichiarate non fondate
dalla Corte con la decisione n. 68 del 1967, dalla quale non sussistono
motivi per discostarsi, mentre, per quanto attiene al dedotto profilo
di violazione dell'art. 2 della Costituzione, questo pure risulta,
negli stessi termini, già esaminato nella parte motiva della sentenza
n. 68 sopradetta, che ne ha evidenziato la non fondatezza, là dove ha
escluso che, nella specie, la legge provveda senza "rispetto della
persona umana";
che, poi, per quanto, invece, riguarda l'ipotizzato contrasto dei
cennati artt. 204 e 222 del codice penale con l'art. 3 della
Costituzione (sotto il profilo dell'irrazionale equiparazione di
soggetti pericolosi e soggetti in concreto non pericolosi), la relativa
questione è assolutamente identica, nel contenuto, a quella
(concernente contrasto dell'art. 222, secondo comma, del codice penale,
con l'art. 3, appunto, della Costituzione) già risolta, nel senso
della non fondatezza, con la sentenza di questa Corte n. 106 del 1972,
rispetto alla quale né sussistono, né sono stati addotti argomenti
nuovi da valutare;
che, d'altra parte, le considerazioni svolte nella motivazione
della sentenza medesima appena menzionata - in particolare, sul punto
della revocabilità delle misure di sicurezza "anche prima del decorso
della durata minima, allorché si accerti la cessazione dello stato di
pericolosità" - racchiudono l'implicita confutazione anche
dell'ulteriore ipotesi di contrasto degli artt. 204 e 222 del codice
penale con l'art. 25 della Costituzione (prospettata, appunto, sotto il
profilo dell'assoggettamento a misure di sicurezza di persone in
concreto non pericolose);
che, infine, l'ultima questione (che è l'unica a presentare
caratteri di sostanziale novità) di contrasto con l'art. 3 della
Costituzione dell'art. 222, primo comma, del codice penale, per la
parte relativa all'inciso "salvo che si tratti di contravvenzioni o di
delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la
pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo
a due anni", appare, manifestamente infondata per la considerazione, di
intuitiva evidenza, che proprio la diversa gravità dei reati
diversifica obiettivamente le situazioni dei soggetti, che ex art. 88
del codice penale sono prosciolti, e giustifica, quindi, il trattamento
differenziato delle situazioni medesime, sotto il profilo
dell'applicazione della misura di sicurezza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, primo comma, del codice
penale in riferimento all'art. 27 della Costituzione e dell'art. 222,
primo comma, del codice penale in riferimento agli artt. 13 e 32 della
Costituzione, nonché delle questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 204 e 222 citati in riferimento agli artt. 2 e 25 della
Costituzione e dell'art. 222 - inciso contenuto nel primo comma - del
codice penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate
con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte