Ordinanza n. 142/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 658 e 665
cod. proc. civ. e 1180 cod. civ., promosso con ordinanza emessa il 12
febbraio 1977 dal Pretore di Biancavilla nel procedimento civile
vertente tra Gennaro Vincenzo e Cacia Angelo ed altri, iscritta al n.
207 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 148 dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che con ordinanza del 12 febbraio 1977 il Pretore di
Biancavilla - chiamato a pronunciarsi, nel corso di un procedimento di
convalida di sfratto per morosità, sull'istanza del locatore volta ad
ottenere, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., ordinanza di
rilascio dell'immobile locato con riserva delle eccezioni avanzate dal
convenuto sulla morosità (istanza della quale il conduttore aveva
chiesto il rigetto "in quanto, trattandosi di locali adibiti ad
industria di manufatti, ove lavorano diversi operai, il provvedimento
potrebbe produrre gravi danni... anche agli operai i quali saranno
costretti a subire il licenziamento") - ha sollevato, in riferimento
agli artt. 1 e 35 Cost., questione di legittimità:
a) dell'art. 658 cod. proc. civ., "in quanto non prevede che la
intimazione di sfratto per morosità, concernente immobili in cui
vengono svolte attività industriali, artigianali ecc. con diversi
lavoratori dipendenti, debba essere portata, con mezzi idonei, a
conoscenza di uno o più lavoratori dipendenti";
b) dell'art. 665 cod. proc. civ., "in quanto non prevede che il
lavoratore dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello sfratto,
possa comparire in giudizio ed opporre eccezioni o sanare
immediatamente la mora";
c) dell'art. 1180 cod. civ., "in quanto non prevede che il
lavoratore dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello stato di
morosità di quest'ultimo, possa adempiere l'obbligazione senza che il
creditore - locatore ed il debitore - locatario possano opporsi";
e che nel presente giudizio è intervenuta la Presidenza del
Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non
fondata;
considerato che le censure in esame sono state proposte senza il
previo accertamento da parte del giudice a quo dell'esistenza -
prospettata dal conduttore - dei "gravi motivi" che, ex art. 665 cod.
proc. civ., avrebbero potuto determinare il rigetto dell'istanza di
rilascio dell'immobile;
e che, quindi, risulta carente nella specie il requisito della
rilevanza, il quale implica necessariamente che la questione dedotta
abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente
eventuale (v. sentenza n. 300 del 1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 658 e 665 cod. proc. civ. e
1180 cod. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 1 e 35 della
Costituzione, dal Pretore di Biancavilla con ordinanza del 12 febbraio
1977.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte