Ordinanza n. 143/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 488/1968
- art. 3legge 297/1982
- art. 27legge 153/1969
usata come parametro
citata
- art. 27legge 160/1975
- art. 3r.d.l. 636/1939
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma
quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema di
calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria); 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale) nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo,
della legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei
trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale); delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n.
636 e successive modificazioni; dell'art. 3 della legge 29 maggio
1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica), promossi con tre ordinanze emesse dal Pretore
di Milano il 19 marzo, il 23 ottobre e il 26 marzo 1986 nei
procedimenti civili vertenti tra Olgiati Carlo, Casati Giovanni e
Moroni Mario contro l'I.N.P.S. ed iscritte ai nn. 534, 631 e 688 del
registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 49 e 57, prima serie speciale, del 1986;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5, quarto comma, del d.P.R.
27 aprile 1968, n. 488, 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969,
n. 153 nel testo sostituito dall'art. 27, terzo comma, della legge 3
giugno 1975, n. 160, delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile
1939, n. 636 e successive modificazioni, dell'art. 3 della legge 29
maggio 1982, n. 297, nelle parti in cui vietano, nel regime
dell'assicurazione generale obbligatoria, di prendere in
considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico,
le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione,
eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;
che identica questione è stata già decisa da questa Corte con
sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986 e con ordinanze
di manifesta infondatezza nn. 254 del 1986 e 21 del 1987;
che con le ordinanze in epigrafe non si sollevano nuovi e
diversi profili di illegittimità costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile
1968, n. 488; 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969, n. 153,
nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo, della legge 3 giugno
1975, n. 160; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939,
n. 636; dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., dal Pretore di Milano
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte