Ordinanza n. 143/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3legge 299/1980
- art. 15d.P.R. 494/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
e militari dello Stato), promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso proposto da
Federico Marianna ed altri, contro l'E.N.P.A.S. ed altri, iscritta al
n. 470 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1989;
2) ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso proposto da De
Venezia Raffaele ed altri, contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altri, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Federico Marianna e di De
Venezia Raffaele ed altri nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che con due ordinanze in data 13 marzo 1989 (R.O. n. 470
e n. 652 del 1989) il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono l'indennità
integrativa speciale tanto dalla base di calcolo dell'indennità di
buonuscita dei dipendenti statali, che dalla base di calcolo
contributiva;
che, secondo il giudice a quo, tale esclusione darebbe luogo ad
un trattamento discriminatorio rispetto a quello previsto per i
dipendenti degli enti locali dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980,
n. 299, il quale ha incluso, per tale categoria di pubblici
dipendenti, l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo
contributiva-retributiva dell'indennità premio di fine servizio;
che detta differenza di trattamento, in relazione alla quale
nella sentenza n. 220 del 1988 di questa Corte si era auspicato
l'intervento del legislatore, non sarebbe più giustificabile dopo le
sentenze n. 763 e n. 821 del 1988, in materia d'indennità premio di
fine servizio, relative ai requisiti per il conseguimento di tale
indennità, ormai assimilati a quelli previsti per la corresponsione
dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.;
Considerato che le predette decisioni n. 763 e n. 821 del 1988 non
fanno alcun riferimento alla computabilità dell'indennità
integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto;
che, quindi, non apportano alcun elemento nuovo in relazione a
quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1988,
con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità di una questione
analoga a quella in esame, essendo di competenza del legislatore
valutare l'opportunità del mantenimento di sistemi differenziati
nell'ambito del pubblico impiego, ovvero predisporre le misure
occorrenti per superare le differenziazioni esistenti, auspicandosi
peraltro adeguati interventi normativi tesi all'omogeneizzazione dei
sistemi, attraverso una revisione organica delle rispettive
discipline;
che, successivamente alla sentenza n. 220 del 1989 e con
esplicito riferimento ad essa è stata presentata alla Camera dei
deputati una proposta di legge in tal senso e, come risulta da
dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12
della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il
triennio 1989-90, il Governo, in adesione alla richiesta delle
Confederazioni sindacali ha convenuto sull'esigenza di eliminare "le
sperequazioni esistenti nel pubblico impiego in materia di
trattamento di fine rapporto" e si è impegnato a presentare "un
disegno di legge per disciplinare la materia del trattamento di fine
rapporto in modo uniforme per tutti i pubblici dipendenti";
che in tale direzione il Governo si è mosso anche con il
recente decreto-legge 27 dicembre 1989 n. 413 (convertito nella legge
28 febbraio 1990, n. 37), col quale, a decorrere dall'1 gennaio 1989,
è stata estesa anche al personale della magistratura, ai dirigenti
civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici che godono di
trattamenti equiparati, la norma dell'art. 15 del d.P.R. 17 settembre
1987, n. 494, alla stregua della quale era già stato disposto il
conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità
integrativa speciale per il personale dei ministeri, degli enti
pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio
sanitario nazionale e della scuola;
che, pertanto, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto
in precedenza già statuito (cfr. anche le ordinanze n. 419 del 1989;
n. 641, n. 869, n. 1070 e n. 1072 del 1988), pur dovendosi rinnovare
il pressante invito al legislatore di procedere ad una sistemazione
organica della materia che realizzi l'omogeneità dei trattamenti;
Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
e militari dello Stato) sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte