Ordinanza n. 143/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 10Costituzione
- art. 6legge 848/1955
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1992
dal Pretore di Camerino nel procedimento penale a carico di Giordano
Luigi ed altra, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di due
imputati di violazione di domicilio aggravata e di furto, entrambi
irreperibili, il Pretore di Camerino, con ordinanza del 10 aprile
1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione e "all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo", questione di legittimità costituzionale dell'articolo
446 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che la facoltà di richiedere l'applicazione della pena a norma
dell'art. 444 dello stesso codice possa essere esercitata dal
difensore dell'imputato irreperibile non munito di procura speciale;
che, premessa la rilevanza della questione (avendo il difensore
degli imputati formulato la richiesta di patteggiamento, ritenendola
per essi vantaggiosa), il Pretore rimettente reputa che la norma
impugnata contrasti con gli articoli:
3 della Costituzione, per il diverso trattamento dell'imputato
irreperibile rispetto al contumace non irreperibile, in ragione del
diverso grado di "sicurezza di effettiva conoscenza" del procedimento
derivante, nei due casi, dalla disciplina delle notificazioni;
24 della Costituzione, in quanto le facoltà esercitabili
personalmente dall'imputato, tra cui quella di richiedere il
patteggiamento, divengono "impraticabili" per l'irreperibile se non
si ammette una concorrente facoltà del difensore (non procuratore
speciale);
che nessun argomento viene addotto dal giudice a quo in
relazione al parametro dell'articolo 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n.
848;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione, ed osservando, in particolare, che la
disciplina denunziata tutela proprio il diritto alla migliore difesa
dell'imputato, cui unicamente spetta valutare la convenienza della
richiesta di un rito speciale e delle conseguenze sostanziali che ne
derivano;
Considerato che l'attribuzione in via esclusiva all'imputato della
facoltà di richiedere l'applicazione - o di dare il consenso
all'applicazione - della pena concordata trova fondamento proprio
nell'esigenza di piena e completa tutela della difesa della parte,
sul rilievo della particolare natura dell'impegno che viene ad essere
assunto nel concordare la pena, e dunque nel "rinunciare ad avvalersi
della facoltà di contestare l'accusa" (sent. n. 313 del 1991),
accettando le diverse conseguenze che discendono dalla pronuncia resa
ex art. 444 c.p.p. (giudizio formulato in base agli elementi raccolti
dall'accusa, inappellabilità, applicazione della confisca,
equiparazione a una sentenza di condanna);
che la riserva esclusiva di tale facoltà, riconosciuta
legittima in termini generali dall'art. 99, comma primo, c.p.p.,
risulta pertanto coerente con i connotati centrali dell'istituto del
c.d. patteggiamento, strumento "negoziato" idoneo ad incidere sulla
sfera della libertà personale e dei diritti patrimoniali
dell'imputato medesimo, per tali ragioni ricompreso nella categoria
degli atti "personalissimi" da questo esercitabili (Relazione
ministeriale al progetto preliminare del c.p.p., Libro VI, titolo
II), in linea del resto con la giurisprudenza formatasi sull'istituto
- analogo, per questo specifico aspetto - dell'applicazione delle
sanzioni sostitutive di pene detentive brevi a norma dell'art. 77
della legge n. 689 del 1981;
che l'attribuzione esclusiva all'imputato delle suddette
facoltà è dunque conforme al parametro costituzionale ex art. 24
invocato, in quanto si tratta di un istituto in cui la scelta
determina una non reversibile disposizione di fondamentali diritti,
ond'è che l'eventuale concorrente attribuzione di quelle facoltà al
difensore nell'ambito del generico potere di rappresentanza
determinerebbe la possibilità di opzioni, da parte di quest'ultimo,
tali da consumare l'esercizio della facoltà per l'imputato,
compromettendone la posizione (al pari di quanto già rilevato,
riguardo alla facoltà di impugnazione della sentenza contumaciale,
nella sentenza n. 315 del 1990);
che la disciplina denunziata non appare in alcun modo lesiva
neppure del principio di eguaglianza invocato, sia perché in sé
razionale in rapporto alle finalità e ai "rischi" dell'istituto
quali sopra enucleati, sia perché, nel regolare il modo di
espressione della volontà di accedere alla pena concordata, essa non
crea alcuna differenziazione in rapporto alla diversa situazione in
cui versi l'imputato sul piano della presenza nel processo (imputato
presente, considerato tale, contumace, irreperibile, latitante);
che in proposito è da ritenersi prevalente per tutti i casi
l'esigenza di una formulazione di volontà riconducibile,
direttamente o per il tramite di un procuratore speciale, alla
persona dell'interessato, naturalmente sul presupposto della
validità e legittimità degli strumenti di conoscenza del processo
adottati nei singoli casi (sent. n. 211 del 1991);
che, per quanto riguarda la censura svolta in riferimento
dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, se da un lato va ribadita
l'impossibilità di assumere le relative norme quali parametri del
giudizio di legittimità costituzionale, di per sé sole (sent. n.
188 del 1980) ovvero come norme interposte ex art. 10 della
Costituzione (sent. n. 153 del 1987), va d'altra parte rilevata
l'assenza, nell'ordinanza di rimessione, di qualsiasi argomentazione
in ordine a tale profilo, non essendo neppure individuato il diritto
che si assume violato tra quelli enumerati nella norma pattizia;
che pertanto, in relazione a tale ultimo profilo, la questione
va dichiarata manifestamente inammissibile per genericità (ord. n.
23 del 1993);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento all'art. 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Camerino con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Pretore di Camerino, con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte