Ordinanza n. 144/1981
Altra decisione · depositata il 21/07/1981 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della voce n. 38 della
tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con
ordinanza emessa il 25 settembre 1975 dal Pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Pietta Luigi e l'INAIL, iscritta al n.
493 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 320 del 3 dicembre 1975.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e di Pietta Luigi;
udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
udito l'avv. Carlo Graziani, per l'INAIL.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, primo e secondo
comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
della voce n. 38 della tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella
parte in cui esclude dalla indennizzabilità la sordità da rumori
contratta nell'esercizio di lavorazioni diverse da quelle
tassativamente indicate dalla tabella (nella specie, di lavorazione
comportante l'uso di utensili ad aria compressa).
Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non
fondata da questa Corte con sentenza n. 206 del 1974;
che, con d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, sono state apportate
modificazioni ed integrazioni alla tabella allegato 4 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, con un nuovo elenco delle lavorazioni considerate
causa di ipoacusia e sordità da rumori (voce n. 44, lettera e), in
particolare);
che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo
riesamini il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta questione
di legittimità costituzionale, tenendo conto delle nuove tabelle in
vigore;
che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Brescia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte