Ordinanza n. 146/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 17/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del
costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito in legge
25 marzo 1983, n. 79, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1989 dalla Corte dei Conti
sul ricorso proposto da Celani Giovanna ed altri contro la Presidenza
del Consiglio dei ministri, iscritta al n. 538 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,
prima serie speciale, dell'anno 1989.
2) ordinanza emessa il 20 giugno 1988 dalla Corte dei Conti -
Sezione Giurisdizionale per la Sardegna - sul ricorso proposto da
Cinti Giovanni ed altra, iscritta al n. 588 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,
prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanze 20 giugno 1988
(R.O. n. 588 del 1989) e 27 febbraio 1989 (R.O. n. 538 del 1989), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge
25 marzo 1983, n. 79, nella parte in cui dispone che al personale
avente diritto all'indennità integrativa speciale, a partire
dall'entrata in vigore di detto decreto, ove presenti domanda di
pensionamento anticipato, la misura dell'indennità, da
corrispondersi in aggiunta alla pensione, deve essere determinata in
ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini
del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa
spettante al personale collocato in pensione con la massima
anzianità di servizio;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988 ha
già dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 36
e 38 della Costituzione ed, in seguito, l'ha dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 273 del 1989;
che i profili nuovi sollevati attengono alla dedotta violazione
degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto: a) non sarebbe equo
né razionale permettere il pensionamento anticipato a domanda, ma
ridurre l'indennità integrativa in proporzione degli anni di
servizio; b) i dipendenti destituiti, prima dell'entrata in vigore
del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, avrebbero goduto, a
differenza di quelli dimissionari, di un più favorevole trattamento;
che la questione, anche sotto tali profili, appare
manifestamente infondata, essendo logica e aderente al principio del
buon andamento della pubblica amministrazione, come già enunciato
nella sentenza n. 531 del 1988, la riduzione dell'indennità
integrativa, in caso di pensionamento anticipato per dimissioni, in
proporzione degli anni di servizio prestato e nessun rilievo potendo
avere, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, la
circostanza che il legislatore solo con il decreto-legge, n. 594 del
1985 (e poi con il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella
legge 18 aprile 1986, n. 120), abbia esteso il trattamento previsto
dalla norma impugnata ai dipendenti destituiti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del
costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con
modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte
dei Conti, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte