Ordinanza n. 147/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/05/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 220d.lgs. 51/1998
usata come parametro
citata
- art. 438Codice di procedura penale
- art. 33-bisCodice di procedura penale
- art. 33-terCodice di procedura penale
- art. 421-bisCodice di procedura penale
- art. 422Codice di procedura penale
- art. 425Codice di procedura penale
- art. 430Codice di procedura penale
- art. 431Codice di procedura penale
- art. 2legge 180/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 220 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il
12 aprile 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale
militare di Cagliari nel procedimento penale a carico di G. L. ed
altri, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000 e il 21 gennaio 2000 dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Imperia nel procedimento penale a carico
di P. C., iscritta al n. 499 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 gennaio 2000 (r.o. n. 499
del 2000) il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Imperia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 220
del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado), nella parte in cui
prevede che le udienze preliminari fissate o in corso alla data
indicata dall'art. 247, comma 2-bis del medesimo decreto (ossia al
2 gennaio 2000), per reati attribuiti alla cognizione del tribunale
in composizione monocratica, siano tenute con l'applicazione delle
disposizioni anteriormente vigenti;
che il giudice a quo - premesso di essere investito, in sede
di udienza preliminare, della richiesta dell'imputato di giudizio
abbreviato - assume che la disposizione denunciata avrebbe
determinato una irragionevole disparità di trattamento, in rapporto
alla nuova disciplina processuale introdotta dalla legge 16 dicembre
1999, n. 479, fra i procedimenti attribuiti alla cognizione del
tribunale in composizione monocratica (nei quali, ove l'udienza
preliminare sia fissata o in corso al 2 gennaio 2000, continuano a
valere le vecchie disposizioni) e i procedimenti sui quali il
tribunale giudica in composizione collegiale (nei quali si applicano,
invece, le nuove norme);
che tale disparità di trattamento - integrativa, secondo il
rimettente, di una "macroscopica iniquità" - emergerebbe in modo
evidente proprio qualora l'imputato intenda accedere, come nella
specie, al giudizio abbreviato: giacché nel primo caso (reati
attribuiti al giudice monocratico) l'ammissione al rito alternativo
resterebbe tuttora subordinata, secondo le vecchie regole, al
consenso del pubblico ministero; mentre nel secondo (reati a
cognizione collegiale), alla luce della nuova formulazione
dell'art. 438 cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 27 della
legge n. 479 del 1999), non soltanto si prescinderebbe da detto
consenso, ma il giudice sarebbe tenuto senz'altro ad ammettere il
rito richiesto;
che analoga questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,
dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di
Cagliari con ordinanza emessa il 12 aprile 2000 (r.o. n. 463 del
2000);
che il rimettente muove dalla premessa per cui la
disposizione dell'art. 220 del decreto legislativo n. 51 del 1998
dovrebbe ritenersi valevole anche nei procedimenti penali militari
relativi - come quello a quo - a reati puniti con la pena della
reclusione non superiore a dieci anni (limite generale della
cognizione del tribunale monocratico, a mente degli artt. 33-bis e
33-ter cod. proc. pen.): e ciò in base al principio di
"fungibilità" tra reclusione ordinaria e reclusione militare ai fini
dell'applicabilità, nel rito militare, delle norme del codice di
procedura penale che fanno generico riferimento alla pena della
reclusione;
che, ad avviso del giudice a quo peraltro, la disposizione in
parola - nella misura in cui impedisce di applicare nei procedimenti
da essa considerati le nuove e "più garantiste" regole dell'udienza
preliminare introdotte dalla legge n. 479 del 1999 (in particolare,
gli artt. 421-bis, 422, 425, 430 e 431 cod. proc. pen.) -
contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, determinando una
disparità di trattamento fra gli imputati nei procedimenti in corso
correlata ad un dato puramente "accidentale", quale la circostanza
che l'udienza preliminare sia stata fissata o meno entro il 2 gennaio
2000;
che la denunciata violazione del principio di uguaglianza
ridonderebbe anche in una lesione del diritto di difesa e del
principio del "giusto processo", di cui agli artt. 24 e 111 della
Costituzione, in quanto la situazione processuale evidenziata
comprometterebbe la parità tra le parti ed impedirebbe all'imputato
di fruire delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa;
che per quanto attiene, infine, alla rilevanza della
questione, essa si connetterebbe all'esigenza di stabilire se - anche
in riferimento a richieste istruttorie della difesa non concepibili
nella cornice della normativa previgente - le nuove regole innanzi
ricordate siano o meno valevoli nel procedimento a quo;
che nel secondo dei giudizi di costituzionalità è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per
la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.
Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano, sia
pure in rapporto a parametri e con argomenti parzialmente
differenziati, la medesima questione, sicché i relativi giudizi
possono venir riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che oggetto dello scrutinio di costituzionalità è una
disposizione transitoria del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado), il cui titolo IV - dedicato alle "Disposizioni sul processo
penale" - nell'ampliare notevolmente l'area di intervento del
tribunale in composizione monocratica rispetto alla precedente
competenza penale del pretore, prevedeva all'origine l'udienza
preliminare nei soli procedimenti attribuiti al tribunale in
composizione collegiale;
che, in tale cornice, si poneva peraltro il problema della
sorte delle udienze preliminari fissate o in corso per reati che,
già di competenza del tribunale nel vecchio sistema, risultavano
devoluti nel nuovo al giudice monocratico;
che, al riguardo, l'art. 220 del decreto oggi impugnato
stabiliva che le udienze preliminari fissate o iniziate, per reati a
cognizione monocratica, alla data di efficacia della riforma -
termine poi differito al 2 gennaio 2000 dal d.l. 24 maggio 1999,
n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1999,
n. 234 - continuassero ad essere tenute "con l'applicazione delle
disposizioni anteriormente vigenti" (salva, in caso di rinvio a
giudizio, la citazione davanti al tribunale in composizione
monocratica);
che la norma perseguiva, in tal modo, un duplice obiettivo:
di "salvaguardia delle garanzie dell'imputato", tramite la
conservazione di un momento di verifica della fondatezza dell'accusa
sul quale egli aveva ormai riposto "affidamento" (in tal senso, la
relazione illustrativa del decreto legislativo n. 51 del 1998); e al
tempo stesso di economia processuale, evitando una regressione del
procedimento al pubblico ministero per la citazione diretta che
avrebbe comportato, il più delle volte, un allungamento dei tempi
del processo;
che sopravveniva, peraltro, nelle more, la legge 16 dicembre
1999, n. 479 - entrata in vigore lo stesso 2 gennaio 2000 - la quale,
senza incidere formalmente sulla norma impugnata, introduceva, per un
verso, l'udienza preliminare anche in rapporto ad una parte dei reati
a cognizione monocratica, e dettava, per altro verso, una disciplina
sensibilmente innovativa tanto dell'udienza preliminare che del
giudizio abbreviato;
che, ciò premesso - a prescindere da ogni rilievo circa la
reale idoneità della norma impugnata a precludere, in deroga al
principio tempus regit actum secondo quanto postulato dai rimettenti,
l'applicazione di disposizioni processuali dettate da una legge
diversa e posteriore (se pur collegata), e tanto più di disposizioni
concernenti un istituto distinto dall'udienza preliminare, qual è il
giudizio abbreviato (istituto di cui il decreto legislativo n. 51 del
1998 si occupa in una separata norma transitoria: l'art. 223) - deve
osservarsi come l'ordinanza di rimessione del giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Imperia risulti totalmente carente di
indicazioni in ordine alla fattispecie concreta oggetto di giudizio;
che, in particolare, il rimettente non precisa se si procede
per reato attribuito alla cognizione del tribunale in composizione
monocratica, e - ulteriormente - se si tratti di reato a cognizione
monocratica per il quale, in base alla disciplina introdotta dalla
legge n. 479 del 1999, non è più prevista l'udienza preliminare;
che tale carenza si risolve in un difetto di motivazione
circa l'applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo:
giacché, se lo scopo di quest'ultima è - come accennato -
esclusivamente quello di "far salva", per ragioni di "garanzia" e di
economia processuale, l'udienza preliminare in corso o già fissata
nell'ambito di procedimenti che tale udienza non prevedono più, è
conseguente ritenere che, di fronte al diverso assetto delineato
medio tempore dalla legge n. 479 del 1999, l'ambito applicativo della
disposizione censurata resti circoscritto alla (per vero ristretta)
fascia dei procedimenti - già di competenza del tribunale - che
oggi, non soltanto sono attribuiti al giudice monocratico, ma per i
quali si procede, altresì, con citazione diretta;
che appare senz'altro erroneo, per converso, il presupposto
interpretativo da cui muove il giudice per le indagini preliminari
del tribunale militare di Cagliari, riguardo all'applicabilità della
disposizione impugnata nel rito militare: tale disposizione, infatti,
costituisce una mera "appendice" transitoria della nuova disciplina
sulla composizione monocratica del tribunale ordinario, disciplina
che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - deve
ritenersi non estensibile, sia sul versante ordinamentale che su
quello processuale, ai procedimenti davanti ai tribunali militari, la
cui composizione speciale e "mista", con la partecipazione di un
membro "laico", resta disciplinata dall'art. 2 della legge 7 maggio
1981, n. 180 (v. l'ordinanza di questa Corte n. 98 del 2001);
che, pertanto, le questioni debbono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 220 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), sollevata dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Imperia e dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale militare di Cagliari con le ordinanze e in
riferimento ai parametri indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte