Ordinanza n. 15/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1978 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74,
comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (inabilità
permanente dovuta ad infortunio o a malattia professionale), promossi
con ordinanze 6 dicembre 1976 del pretore di Reggio Emilia nei
procedimenti civili vertenti tra Paterlini Libero, Brunazzi Eviardo e
l'INAIL, iscritte ai nn. 33 e 34 del registro ordinanze 1977 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 9 marzo
1977.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che il pretore di Reggio Emilia, con le ordinanze indicate
in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella
parte in cui prevede, ai fini della corresponsione della rendita, un
diverso grado di minimo di inabilità permanente a seconda che la
inabilità sia conseguenza di infortunio ovvero di malattia
professionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Considerato che con sentenza del 24 maggio 1977, n. 93, è stata
dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone,
agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale
nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul
lavoro.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Reggio
Emilia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte