Ordinanza n. 150/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 1Codice penale
- art. 83Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 80legge 689/1981
- art. 80-bislegge 689/1981
- art. 25legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in relazione all'art. 83 dello stesso
d.P.R. (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),
promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di
Empoli, iscritta al n. 906 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 29 ottobre 1985, il Pretore di Empoli
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis
cod.strad., in relazione all'art. 83 stesso codice, con riferimento
all'art. 3, primo co., Cost.;
che, secondo il Pretore, la irrazionale disparità di
trattamento denunziata sarebbe riferibile alla circostanza secondo
cui per il reato di guida senza patente, previsto dall'art. 80, co.
tredicesimo cod. strad., l'art. 80- bis (introdotto dalla l. 24
novembre 1981 n. 689) prevede, in caso di condanna, la confisca
dell'autoveicolo, mentre non commina la stessa pena accessoria per
l'ipotesi di condanna per il reato di cui all'art. 83, co. quinto,
cod. strad. (guida da parte di chi, in possesso del cosidetto "foglio
rosa", non ha, però, a fianco persona abilitata alla guida della
stessa categoria di veicoli);
che, sempre secondo l'ordinanza, l'irrazionalità del diverso
trattamento dipenderebbe dall'essere le violazioni sostanzialmente
eguali, in quanto mettono in pericolo l'incolumità dei cittadini per
le stesse cause di inesperienza;
che è intervenuto, nel giudizio davanti alla Corte, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata;
Considerato che la questione, ripetutamente proposta negli stessi
termini, è già stata risolta da questa Corte dapprima con sentenza
14 luglio 1972 n. 132, e successivamente da ultimo con le ordinanze
nn. 251 del 1984 e 295 del 1985: e ciò sotto il riflesso che si
richiede alla Corte di estendere la previsione di sanzioni accessorie
oltre i casi che il legislatore penale ha contemplato, così violando
il fondamentale ed inderogabile principio di legalità, consacrato
nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge
fondamentale;
che stesse considerazioni valgono per l'attuale giudizio;
Visti gli artt. 26, secondo co., l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9,
secondo co., delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 80- bis cod. stradale
(introdotto con l. n. 689 del 1981) in relazione all'art. 83 stesso
codice, sollevata dal Pretore di Empoli, con ordinanza 29 ottobre
1985, in riferimento all'art. 3 primo co., Cost.;
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte