Ordinanza n. 150/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 565, 570 e
572 del cod. civ. in relazione all'art. 586 dello stesso codice,
promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle Finanze
dello Stato e Tarasio Luigi ed altro, iscritta al n. 540 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di petizione di eredità
concernente una successione apertasi ab intestato nel 1964, promosso
dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato contro due fratelli
naturali della de cuius, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2
marzo 1976, pervenuta alla Corte l'8 novembre 1989, ha sollevato, per
contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 570 e 572
del codice civile, testo del 1942, in relazione all'art. 586, "in
quanto escludono dalla reciproca successione i figli naturali della
stessa persona, disponendo che l'eredità sia devoluta allo Stato".
Considerato che, nei termini in cui è censurata dal giudice a
quo, l'esclusione dei fratelli naturali dalla successione è
determinata esclusivamente dagli artt. 565 e 586, onde la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 572, che regolano
rispettivamente la successione tra fratelli legittimi e la
successione degli altri parenti collaterali entro il sesto grado,
appare inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo carattere
di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio
principale;
che pure in relazione all'art. 565 la questione è
inammissibile, tale norma essendo già stata dichiarata
costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza 15
giugno 1979, n. 55, "nella parte in cui esclude dalla categoria dei
chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri
successibili e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali
riconosciuti o dichiarati";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile (testo
del 1942), già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte
qua dalla sentenza n. 55 del 1979, sollevata dal Tribunale di Torino
con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza,
della questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 572
del codice civile (testo del 1942), sollevata dal detto Tribunale con
la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte