Ordinanza n. 154/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 27
dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23
gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216 -
recte: 6 marzo 1992, n. 216 - (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante
autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico
dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla
sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e
all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle
altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del
personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici), promosso con
ordinanza emessa il 26 ottobre 1994 dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la regione Lombardia, sul ricorso proposto da
Paladino Cesare contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 813
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Paladino Cesare nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il
riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento
pensionistico in godimento sulla base dei miglioramenti stipendiali
apportati da leggi sopravvenute, la Corte di conti - sezione
giurisdizionale per la regione Lombardia - con ordinanza emessa il 26
ottobre 1994, ma pervenuta alla Corte l'8 novembre 1995, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27
dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23
gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216 -
recte: 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di
spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di
giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al
personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di
polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate
nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e
trattamenti economici), nella parte in cui non prevedono un sistema
di perequazione automatica per i trattamenti pensionistici dei
dirigenti collocati a riposo anteriormente all'ottobre del 1989;
che, a parere del giudice a quo, la omessa previsione, nelle
impugnate leggi recanti aumenti stipendiali ai dipendenti in
servizio, di apposite norme di perequazione per i dipendenti
collocati a riposo, avrebbe determinato una irragionevole
discriminazione tra soggetti che si trovano in identica posizione
funzionale con incidenza sui principi della proporzionalità ed
adeguatezza della retribuzione alle esigenze di vita;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è
costituito, ma fuori termine, il generale Cesare Paladino;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della
questione;
Considerato che questa Corte, da ultimo con l'ordinanza n. 34 del
1996, ha già dichiarato manifestamente inammissibile identica
questione prospettata dalla stessa autorità rimettente;
che questa Corte, nel dichiarare manifestamente inammissibile la
questione, ha rilevato che nell'ipotesi di censure rivolte ad interi
testi legislativi, ove si lamenti l'irragionevole mancanza di una
norma ritenuta necessaria, non è dato al giudice a quo limitarsi ad
indicare nell'ordinanza di rimessione tutte le disposizioni del
sistema, in quanto si rende così impossibile l'identificazione delle
disposizioni cui riferire la denuncia;
che, pertanto, la questione deve essere nuovamente dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n.
413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei
dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché
in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990,
n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui
miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990,
nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21,
nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante
autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico
dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla
sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e
all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle
altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del
personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte