Ordinanza n. 156/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 195/1958
- art. 3legge 695/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo
comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3
della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (Composizione e sistema
elettorale del Consiglio superiore della magistratura) promossi con le
ordinanze emesse dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili - in
data 1 e 6 ottobre, 12 novembre e 10 dicembre 1981 e 14 gennaio 1982,
iscritte ai nn. 24, 25, 192, 201 e 284 del registro ordinanze 1982, e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 68, 89 e 164
del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che le Sezioni unite civili della Corte di cassazione
hanno impugnato - con le cinque ordinanze indicate in epigrafe - l'art.
23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito
dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (per cui si
intendono, agli effetti della legge stessa, "per magistrati di
cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito
la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive
funzioni"): assumendo che la norma in esame violerebbe gli artt. 3,
primo comma, 104, quarto comma, e 107, terzo comma, della Costituzione;
e che in tutti i giudizi, fatta eccezione per quello instaurato
dall'ordinanza n. 284 del 1982, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la
dedotta questione.
Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti e congiuntamente
decisi; che la questione è stata già risolta dalla Corte con la
sentenza n. 87 del presente anno: la quale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in
cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione, entro il
Consiglio superiore della magistratura, possano essere assegnati a
"magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non
esercitino le rispettive funzioni"; ed ha invece rigettato
l'impugnativa nella parte in cui la norma predetta concerne i posti
riservati ai magistrati di appello.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958,
n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n.
695 (sollevata dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione -
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, 107, terzo
comma, della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe),
già decisa con sentenza n. 87 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI- GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte