Ordinanza n. 156/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 44Codice di procedura penale
- art. 37Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992
dal Pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Collini
Azelio ed altra, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Forlì dubita che l'art. 41 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non consente al giudice ricusato di pronunciare la
manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione ove essa
sia identica ad altre già dichiarate inammissibili dall'organo
competente a provvedere su di esse, contrasti:
con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della disparità di
trattamento che si determinerebbe tra chi, reiterando le istanze, si
sottragga di fatto al processo e chi vi si sottoponga per scelta di
correttezza o per impossibilità di pagare le sanzioni di cui
all'art. 44 cod. proc. pen.;
con gli artt. 25, 97 e 112 della Costituzione, perché il
reiterato impedimento alla prosecuzione del processo comporterebbe la
sua sottrazione al giudice naturale, il blocco dell'attività
giurisdizionale e che il reato contestato non venga perseguito, fino
a poter giungere alla sua prescrizione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che nel sollevare la questione il giudice rimettente
muove dall'erroneo presupposto per cui la presentazione della
dichiarazione di ricusazione comporterebbe l'automatica sospensione
dell'attività processuale;
che in realtà ai sensi del secondo comma dell'impugnato art.
41, tale sospensione è preclusa nei casi - che il rimettente assume
ricorrano nel giudizio a quo - di inammissibilità della
dichiarazione di ricusazione, ed, è - al di fuori di questi -
rimessa alla valutazione del giudice competente a decidere sul merito
della ricusazione, il quale può disporre la sospensione temporanea
di ogni attività processuale ovvero la limitazione di questa al
compimento dei soli atti urgenti;
che al giudice ricusato è solo preclusa la pronuncia di
sentenza fino a che la ricusazione non sia dichiarata inammissibile o
rigettata (art. 37, secondo comma, cod. proc. pen.);
che, di conseguenza, la problematica prospettata trova già
soluzione nella disciplina positiva, sicché la questione si appalesa
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 41 del codice di procedura penale sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 112 della Costituzione, dal
Pretore di Forlì con ordinanza del 15 luglio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte