Ordinanza n. 157/1982
Altra decisione · depositata il 29/07/1982 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 90legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo
comma, cod. pen. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e
dell'art. 146, secondo comma cod. civ. (Allontanamento dalla residenza
familiare) promossi con le ordinanze emesse il 27 aprile e il 25 maggio
1978 dal Pretore di Nardò e il 29 gennaio 1979 dal Pretore di Venafro,
rispettivamente iscritte ai nn. 434 e 475 del registro ordinanze 1978 e
al n. 278 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale del 1979.
Udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Pretore di Nardò, con ordinanze 27 aprile 1978 e
25 maggio 1978, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 570, primo comma, c.p., nella parte in cui tale norma non
prevede quale causa di non punibilità delreato di violazione degli
obblighi di assistenza familiare l'avvenuta riconciliazione tra i
coniugi;
che il Pretore di Venafro, con ordinanza 29 gennaio 1979 ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 570, primo comma, c.p. e 146, secondo comma, c.c., nella parte in
cui punisce la violazione, mediante abbandono del domicilio, degli
obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, salvo il
caso in cui l'allontamento dalla residenza familiare segua alla
presentazione di una delle domande di cui all'art. 146 C.C.
(separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti
civili);
Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze in
epigrafe, è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile
soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art.
570, primo comma, c.p., precedentemente perseguibile d'ufficio;
Ritenuto che, conseguentemente, si rende necessario (v. ordinanza
di questa Corte n. 129 del 1982) che i giudici aquibus riesaminino la
rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova
normativa, e che, quindi, occorre disporre la restituzione degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte