Ordinanza n. 158/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/04/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53d.P.R. 761/1979
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1991
dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di
Bari, sul ricorso proposto da Gianfiglio Maria contro CO.RE.CO sugli
atti degli Enti locali della Puglia ed altra, iscritta al n. 668 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il T.A.R. per la Puglia - Sezione di Bari, nel
giudizio promosso da Gianfiglio Maria, dipendente U.S.L., di
impugnazione del provvedimento datato 3 agosto 1989 di annullamento
della deliberazione della U.S.L. n. 3 di Taranto con la quale si
disponeva a suo favore il prolungamento dell'età pensionabile da
sessantacinque anni a quella necessaria per il conseguimento del
minimo della pensione entro il limite di settant'anni, con ordinanza
emessa il 26 aprile 1991 (R.O. n. 668 del 1991), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non prevede il
trattenimento in servizio, a domanda, del personale
ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturato il conseguimento
del diritto a pensione e per il periodo necessario a realizzare detto
effetto;
che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 4,
36 e 38, secondo e terzo comma, della Costituzione, perché non
risulterebbe garantito il diritto sociale alla pensione benché sia
costituzionalmente protetto, e sebbene siano stati versati i relativi
contributi, e perché si verificherebbe disparità di trattamento
rispetto ai dirigenti civili dello Stato e ai primari ospedalieri,
per i quali è stato previsto il trattenimento in servizio fino a
settant'anni per conseguire il massimo della pensione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite
le parti private né è intervenuta l'Avvocatura generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che la disposizione ora denunciata è stata già
dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua (sent. n. 90
del 1992) e, quindi, è stata espunta dall'ordinamento;
che, pertanto, la questione ora di nuovo sollevata è
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),
in riferimento agli artt. 3, 4, 36 e 38, secondo e terzo comma, della
Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Puglia - Sezione di Bari,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte