Ordinanza n. 16/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1966 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 82Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 83Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 84Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 43Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 60legge 136/1956
- art. 61legge 136/1956
citata
- art. 74legge 136/1956
- art. 75Approvazione del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 2legge 328/1951
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e 84
del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 43 della legge 23 marzo
1956, n. 136, e degli artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della
Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, promossi con:
1) deliberazione emessa il 19 dicembre 1964 dal Consiglio comunale
di Montefalcione su ricorso di Chiuccariello Antonio ed altri contro
Baldassarre Pasquale ed altri, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze
1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del
13 marzo 1965;
2) deliberazione emessa il 18 febbraio 1965 dal Consiglio comunale
di Furnari su ricorso di Carditello Filippo ed altri contro Amoroso
Alberto ed altri, iscritta al n. 26 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 3 aprile
1965 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27
marzo 1965;
3) deliberazione emessa il 7 febbraio 1965 dal Consiglio comunale
di S. Andrea del Garigliano su ricorso di Galasso Antonio ed altri
contro Migliaccio Vincenzo ed altri, iscritta al n. 33 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 85 del 3 aprile 1965;
4) deliberazione emessa il 20 febbraio 1965 dal Consiglio comunale
di Calabritto su ricorso di Calvanese Angelo ed altri contro Caruso
Carmì ed altri, iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 17
aprile 1965;
5) deliberazione emessa il 26 febbraio 1965 dal Consiglio comunale
di Capri su ricorso di Amitrano Ruggiero ed altri contro Staiano Luigi
ed altri, iscritta al n. 75 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;
6) deliberazione emessa l'8 aprile 1965 dal Consiglio comunale di
Ravarino su ricorso di Pivetti Luigi, iscritta al n. 132 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 178 del 17 luglio 1965;
7) deliberazione emessa il 15 maggio 1965 dal Consiglio comunale di
Castello d'Argile su ricorso di Bovina Rinaldo contro Masetti Lodovico
ed altri, iscritta al n. 133 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;
8) due deliberazioni emesse il 25 marzo 1965 dal Consiglio
provinciale di Reggio Emilia su ricorso di Borciani Aldo contro
Coscelli Renato e di Neri Orfeo contro Ferrari Franco, iscritte ai nn.
137 e 138 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 Iuglio 1965;
9) deliberazione emessa il 31 maggio 1965 dal Consiglio comunale di
Lanciano su ricorso di Villante Ennio ed altri contro Cibotti Antonio
ed altri; iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;
10) due deliberazioni emesse il 13 marzo 1965 dal Consiglio
comunale di Castelfranci su ricorso di Cresta Salvatore ed altri contro
Colucci Giovanni ed altri e di Cresta Salvatore ed altri contro Tecci
Carlo, iscritte ai nn. 143 e 144 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31
luglio 1965;
11) deliberazione emessa l'11 maggio 1965 dal Consiglio comunale di
Siracusa su ricorso di Lentini Corrado ed altri contro Dierna Raffaele
ed altri, iscritta al n. 149 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 31 luglio
1965;
12) deliberazione emessa il 14 giugno 1965 dal Consiglio comunale
di Noto su ricorso di Saetta Liborio ed altri contro La Rosa Salvatore
ed altri, iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965
e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 4
settembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 3 febbraio 1966 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che con le deliberazioni sopra riportate si sono sollevate
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956,
n. 136, e degli artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della Regione
siciliana 20 agosto 1960, n. 3;
che in un giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri ed in altri tre il Presidente della Regione siciliana;
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del
1965, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 82 e 83
del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico relativo alle elezioni
comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del
D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203) nelle parti che riguardano i Consigli
comunali, nonché degli artt. 84 del predetto D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole
"Il Consiglio comunale" e dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n.
328, nella parte che attribuisce ai Consigli provinciali, in materia di
contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei Consigli
comunali;
che pertanto le questioni proposte con le deliberazioni segnate in
epigrafe sono state già decise ed accolte dalla Corte costituzionale,
con la conseguenza che i Consigli comunali non possono svolgere
attività giurisdizionale in detta materia né tanto meno emettere
deliberazioni di rinvio a questa Corte;
che le questioni non si pongono in termini diversi per gli artt. 60
e 61 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960,
n. 3, sul primo dei quali, del resto, questa Corte ha già emesso
pronuncia di inammissibilità (sentenza n. 51 del 1962);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, e degli artt. 60 e
61 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960,
n. 3, proposte con le deliberazioni citate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte