Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82, 83, 84; LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 43, E D. PR. REG. SIC. 20 AGOSTO 1960, N. 3, ARTT. 60 E 61 - SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME. ATTRIBUTIVE DELLA COMPETENZA E CARENZA DEL POTERE DI PROPORRE QUESTIONI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 e degli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, riguardanti l'attribuzione di potesta' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale ai Consigli comunali e provinciali. I Consigli comunali, per la sentenza n. 93 del 1965, non possono svolgere attivita' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale, ne' tanto meno emettere deliberazioni di rinvio della Corte costituzionale. Le stesse considerazioni valgono per gli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (riguardante le elezioni amministrative in Sicilia), sul primo dei quali, del resto, e' gia' stata emessa pronuncia di inammissibilita'.
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 43 legge 136/1956art. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - NATURA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA DI NORME CHE GARANTISCANO - L'IMPARZIALITA' DEL GIUDICANTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 84, E LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 328, ART. 2 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN VIA DERIVATA.
Gli artt. 82 e 83 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 43 legge 23 marzo 1956, n. 136, nelle parti relative ai consigli comunali, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. L'attivita' dei consigli comunali in materia di contenzioso elettorale e' attivita' giurisdizionale in cui l'indipendenza e l'imparzialita' del giudicante devono essere garantite. L'imparzialita', intesa come indipendenza del giudicante dagli interessi presenti in giudizio, e' stata garantita, in precedenti decisioni, dall'obbligo del consigliere, la cui elezione e' stata contestata, di non partecipare alla decisione (art. 279 della legge comunale e provinciale). La mancata applicazione della norma da parte di numerosi consigli comunali, giustificata dal pericolo d'un impedimento al funzionamento del collegio e le reiterate denunzie di incostituzionalita' inducono la Corte a ritenere che le norme impugnate non offrono ne' suggeriscono garanzie per l'imparzialita' del giudicante. Infatti, la loro laconicita', la omessa regolamentazione del procedimento riguardante le controversie elettorali davanti ai cons. comunali e la responsabilita' di poter colmare la lacuna con altre norme relative a procedimenti giudiziari od amministrativi troppo diversi da quello in esame, sono manchevolezze talmente gravi da compromettere l'imparzialita' del giudicante, dato che i giudizi toccano comunque l'interesse personale degli stessi consiglieri che compongono il collegio (di coloro di cui e' contestata l'elezione; della maggioranza se e' in giuoco la sorte della maggioranza; di tutti se si denunziano irregolarita' delle operazioni elettorali, che possono compromettere l'intero risultato delle elezioni). Ne' la norma di cui all'art. 279 legge com. e prov. e' sempre utilizzabile od offre piena sicurezza in considerazione della solidarieta' che lega fra loro i componenti di una lista. Il silenzio della legge ha poi legittimato l'adozione delle regole vigenti per le deliberazioni amministrative collegiali, quali l'esclusione del ricorrente dalla discussione, il mancato aperto contraddittorio, l'espressione del voto anche da parte di chi non ha partecipato alla discussione, che pur non essendo di per se' sospette, in un procedimento cosi' povero di normali garanzie rivelano anche esse pericolosita' od insufficienze. Conseguenzialmente, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 84 del cit. T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale" e l'art. 2 legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai cons. provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei consigli comunali.
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 2 legge 328/1951art. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 43 legge 136/1956
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE ELETTORALI - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' GIURISDIZIONALE AI CONSIGLI COMUNALI - LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136 - CARATTERE INNOVATIVO ALLA DISCIPLINA ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 102, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
L'art. 102, comma secondo, Cost. vieta l'introduzione di altre giurisdizioni speciali, e tali non possono considerarsi quelle che le leggi posteriori alla Costituzione hanno mantenuto cosi' come erano prima e quali sarebbero state senza di esse. La legge 23 marzo 1956, n. 136, di cui gli artt. 82, 83 e 84 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, sono una riproduzione letterale, non ha affatto modificato neppure in parte la disciplina relativa alla giurisdizione dei consigli comunali, introducendo norme nuove, perche' l'obbligo della decisione entro i due mesi e l'impugnabilita' presso lo stesso consiglio comunale delle decisioni adottate erano previsti anche dal d.l.lgt. n. 1 del 1946 (artt. 54, comma quarto, e 55, comma terzo), ed il carattere giurisdizionale del procedimento dinanzi alla G.P.A., benche' non dichiarato, era implicito nello stesso d.l.lgt. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, che attribuiscono potesta' giurisdizionale ai consigli comunali in materia elettorale, per contrasto con l'art. 102, secondo comma, Cost. V. sent. n. 42/1961; ord. n. 11/1962.
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI - DISP. TRANS. VI - GIURISDIZIONI SPECIALI - DEBBONO ANCH'ESSE GARANTIRE IL DIRITTO DI DIFESA, L'INDIPENDENZA E L'IMPARZIALITA' DEL GIUDICANTE - PARTECIPAZIONE DI CONSIGLIERI SOLO AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE, MA AVENTI CONOSCENZA DELLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
Anche presso gli organi di giurisdizione speciale debbono essere garantiti il diritto di difesa, l'indipendenza e l'imparzialita' del giudicante. Nel giudizio che si svolge in materia elettorale presso i Consigli comunali il diritto di difesa non e' compromesso dato che tutti i consiglieri, anche se sopraggiungono solo al momento della votazione, possono essere al corrente delle ragioni delle parti che sono consacrate unicamente negli scritti difensivi depositati e conoscibili in epoca anteriore a quella della decisione.
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - GIURISDIZIONI SPECIALI - INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' - ASSERITA MANCANZA DI TALI CARATTERI NEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE, SIA SE RIFERITA AI RAPPORTI CON ALTRI ORGANI O POTERI, SIA SE RIFERITA AGLI INTERESSI DEDOTTI NEL GIUDIZIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La funzione giurisdizionale e' contrassegnata dall'indipendenza ed imparzialita' dell'organo giudicante, cioe' della mancanza di sottoposizione ad altro organo o potere ed assenza di condizionamenti da parte degli interessi dedotti nel giudizio. Tali caratteri, richiesti da specifiche norme costituzionali, sono ravvisabili nei consigli comunali in sede giurisdizionale, in quanto il controllo cui e' sottoposta la loro attivita' amministrativa non implica ne' rapporto gerarchico, ne' soggezione formale o sostanziale, ed anzi il libero esercizio della potesta' giurisdizionale e' garantito proprio dall'autonomia di cui fruiscono gli enti locali. Ed anche sotto l'aspetto dell'imparzialita' solo apparentemente il consiglio comunale si presenta come giudice in causa propria, in quanto il singolo consigliere la cui elezione venga impugnata non puo' partecipare alla decisione e qualora si contesti la nomina di tutti i componenti di una lista o genericamente il risultato delle operazioni elettorali, il consiglio piu' che giudicare di un proprio interesse in contrasto con quello dell'eventuale ricorrente giudica della legittimita' della sua composizione. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sul contenzioso elettorale dei consigli comunali, per preteso contrasto con gli artt. 104 e 130 Cost.
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
VIZIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - ANNULLAMENTO E NUOVA CONSULTAZIONE - CORREZIONE DEI RISULTATI AMMESSA SOLO PER CASI DETERMINATI - APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE - CARATTERE ECCEZIONALE DELLA DISPOSIZIONE - INSUSCETTIBILITA' DI ESTENSIONE ANALOGICA.
Quando un vizio colpisce le operazioni elettorali, la regola e' l'annullamento che rende necessaria una nuova consultazione degli elettori. La cosi' detta correzione dei risultati (consentita dalla legge soltanto "secondo i casi", cioe' solo quando il vizio delle operazioni apparisca tale che i risultati delle elezioni, senza di esso, non sarebbero potuti essere differenti nei rapporti fra liste: art. 84, 77 D.P.R. 16.5.1960, n. 570) e' ammessa nei casi espressamente indicati dalla legge (fra i quali e' compresi quello previsto dalla norma impugnata: sesto comma dall'art. 72 D.P.R. 16.5.1960, n. 570) insuscettibili di estensione analogica, costituendo eccezioni al principio generale.
Riguarda ancheart. 77 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 72 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.