Ordinanza n. 16/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1971 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 137
del codice penale e 271, ultimo comma, del codice di procedura penale,
promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 3 aprile 1969 e l'11
dicembre 1969 dai giudici di sorveglianza presso i tribunali di Messina
e di Livorno sulle istanze di Arena Salvatore Benedetto e di Alberti
Vanni Remigio, iscritte ai nn. 179 del registro ordinanze 1969 e 52 del
registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969 e n. 64 dell'11 marzo 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le ordinanze citate in epigrafe hanno sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice penale e 271,
ultimo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevedono l'infungibilità fra carcerazione preventiva e misura di
sicurezza detentiva.
Considerato che della questione relativa all'infungibilità fra la
carcerazione preventiva e la misura di sicurezza detentiva - sorta in
precedenza con riguardo all'art. 206 del codice penale - questa Corte,
con sentenza n. 96 del 1970, ha già dichiarato l'infondatezza, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che gli argomenti addotti da questa Corte valgono anche in
riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione, poiché si fondano
sulla differenza - riconosciuta dalla stessa Costituzione: art. 25 -
tra pena e misura di sicurezza;
che le ordinanze ricavano l'infungibilità tra carcerazione
preventiva e misura di sicurezza dagli artt. 137 cod. pen. e 271,
ultimo comma, cod. proc. pen., sì che la questione, nonostante la
diversità delle norme denunciate, è quella stessa della quale la
citata sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1970 ha dichiarato
l'infondatezza;
che non sussistono motivi per scostarsi dalla precedente decisione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del
codice penale e 271, ultimo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, con
le due ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte