Ordinanza n. 16/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17, 20
e 21 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Equo canone), promosso con
ordinanza emessa il 27 novembre 1980 dal Pretore di Voltri nel
procedimento civile vertente tra Giacobbe Giulio Cesare e Bianchi
Alessandro ed altra, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 dell'anno
1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Giacobbe Giulio Cesare, conduttore, e Bianchi Alessandro e Lidia,
locatori, ed avente ad oggetto la determinazione dell'equo canone ai
sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, il Pretore di Voltri con
ordinanza del 27 novembre 1980 (reg. ord. n. 20 del 1981) sollevava
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17, 20 e 21 l.
cit., in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.;
che il Pretore rilevava che le parti controvertevano sui
coefficienti correttivi del costo base dell'immobile ed in particolare
sulla tipologia (art. 16), sulla classe demografica del comune in cui
era sito l'immobile stesso (art. 17), sull'entità dei coefficienti
relativi alla vetustà (art. 20) nonché sullo stato di conservazione e
manutenzione (art. 21);
che, ad avviso del giudice rimettente, le dette norme potevano
provocare ingiustificate disparità di trattamento tra locatori ovvero
tra conduttori e potevano inoltre comprimere eccessivamente e
ingiustamente il diritto di proprietà del locatore;
che le parti private non si costituivano e interveniva soltanto la
Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale eccepiva l'infondatezza
della proposta impugnativa.
Considerato che le questioni sono manifestamente infondate;
che, in particolare, per quanto concerne gli artt. 16 e 17, è
evidente come il giudice del processo principale debba controllare la
legittimità dei due atti amministrativi relativi all'accatastamento
(sul che si veda la sent. di questa Corte n. 84 del 1983) ed al
classamento demografico del comune: sicché palesemente non sussiste
il denunciato Contrasto con gli indicati parametri costituzionali;
che detto contrasto all'evidenza non sussiste nemmeno rispetto alle
disposizioni degli artt. 20 e 21, essendo manifesto come non ricorra la
denunciata duplicazione di coefficienti, in quanto la Vetustà, da un
lato, e lo stato di conservazione e di manutenzione, dall'altro,
costituiscono due entità distinte ed eterogenee, suscettibili di
separata e autonoma valutazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 16, 17, 20 e 21 l. 27 luglio 1978 n. 392,
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dal Pretore di Voltri
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte