Art. 17Classe demografica dei comuni

In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

  • a)1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
  • b)1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
  • c)1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  • d)0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  • e)0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • f)0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. Il numero degli abitanti di un comune e' stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. 25
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 dicembre 1998, n. 431

25

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Testo vigente dal 30 dicembre 1998, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art17 · fonte su Normattiva