Ordinanza n. 160/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 299/1980
- art. 4legge 299/1980
- art. 4legge 297/1982
usata come parametro
citata
- art. 1legge 91/1977
- art. 1legge 297/1982
- art. 1legge 299/1980
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7
luglio 1980 n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno
1980) e dell'art. 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica), promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 19
giugno, il 29 maggio, l'8 luglio, il 10 aprile ed il 10 luglio 1985
dal Pretore di Roma, il 18 giugno 1985 dal Pretore di Terni, il 25
settembre, il 27 dicembre e il 5 giugno 1985 dal Pretore di Roma, il
10 febbraio 1986 dal Pretore di Aosta, il 20 maggio 1986 dal
Tribunale di Catania, il 9 aprile 1986 dal Pretore di Roma, il 18
marzo 1986 dal Pretore di Trani (n. 2 ordd.), il 10 luglio 1986 dal
Pretore di Firenze, iscritte ai nn. 609, 610, 754, 755, 773, 789 e
854 del registro ordinanze 1985 e ai
nn. 196, 210, 275, 576, 599, 604, 605 e 691 del registro ordinanze
1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9,
13, 15, 20, 23, 28, 32, 51 e 57, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanze in data 19 giugno
1985, 29 maggio 1985, 8 luglio 1985, 10 aprile 1985, 10 luglio 1985,
25 settembre 1985, 27 dicembre 1985, 5 giugno 1985, 9 aprile 1986
(iscritte rispettivamente ai
nn. 609, 610, 754, 755, 773, 854 r.o. 1985; 196, 210, 599 r. o.
1986); il Pretore di Terni, con ordinanza in data 18 giugno 1985
(iscritta al n. 789 r.o.1985); il Tribunale di Catania, con ordinanza
in data 20 maggio 1986 (iscritta al n. 576 r.o. 1986); il Pretore di
Trani, con due ordinanze, entrambe in data 18 marzo 1986 (iscritte ai
nn. 604 e 605 r.o. 1986); il Pretore di Firenze, con ordinanza in
data 10 luglio 1986 (iscritta al n. 691 r.o. 1986), hanno sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 7 luglio 1980, n. 299. Le ordinanze nn. 755 r.o. 1985 e
210, 599, 604 e 605 r.o. 1986, fanno riferimento all'art. 38 Cost.;
l'ordinanza n. 691 r.o. 1986, agli artt. 3 e 38 Cost.; le ordinanze
nn. 609, 610, 754, 773, 789, 854 r.o. 1985 e 196, 576 r.o. 1986, agli
che il Pretore di Aosta, con ordinanza in data 10 febbraio 1986
(iscritta al n. 275 r.o. 1986) ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale, oltre che dell'art. 3 della legge 7
luglio 1980, n. 299, anche dell'art. 4, sesto comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297, in riferimento all'art. 3 Cost.;
che nelle menzionate ordinanze di rimessione dei Pretori di
Roma, di Terni, di Trani e di Firenze e del Tribunale di Catania si
lamenta che l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 tuttora non
consentirebbe, in violazione degli
indicati parametri costituzionali, il calcolo, al fine della
determinazione dell'indennità premio di servizio corrisposta ai
lavoratori iscritti all'INADEL, degli incrementi dell'indennità
integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977;
tanto, sulla base del presupposto interpretativo in forza del quale,
contenendo la norma impugnata un rinvio non già formale ma materiale
all'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91 (che precludeva appunto
il calcolo di quegli incrementi), nessun utile effetto sulla
situazione normativa sopradescritta sarebbe stato esplicato dalla
abrogazione del menzionato art. 1 della legge n. 91 del 1977 ad opera
dell'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297;
che il solo Pretore di Aosta ritiene che il congelamento del
calcolo dei summenzionati incrementi sia imposto non tanto dalla
natura del rinvio operato dall'art. 3 della legge n. 299 del 1980,
quanto dalla previsione di cui all'art. 4, sesto comma, della legge
n. 297 del 1982, a tenore del quale "resta.... ferma la disciplina
legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti
pubblici";
che in tutti i giudizi, ad eccezione di quello promosso con
ordinanza del 9 aprile 1986 del Pretore di Roma, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di
infondatezza delle relative questioni;
Considerato che le questioni proposte sono identiche o analoghe,
talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che con sentenza in data 18 novembre 1986, n. 236, questa Corte
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 38 Cost., osservando che il rinvio operato dal
menzionato art. 3 all'art. 1 della legge n. 91 del 1977,
correttamente inteso anche alla luce della intenzione del
legislatore, era da ritenersi non già materiale, ma formale, sì che
la abrogazione del detto art. 1 della legge del 1977 - disposta
dall'art. 4, nono comma, della legge n. 297 del 1982 - ha esplicato
effetti anche nei confronti della disciplina dell'indennità premio
di servizio dei lavoratori iscritti all'INADEL, consentendo il
calcolo, al fine della determinazione della menzionata indennità,
anche degli incrementi della indennità integrativa speciale maturati
successivamente al 31 gennaio 1977;
che nella medesima decisione la Corte ha altresì osservato, a
proposito dell'art. 4, sesto comma, della l. n. 297 del 1982, che la
previsione, in esso contenuta (per la quale "resta.... ferma la
disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei
dipendenti pubblici") non ostacolava, per la parte relativa al
computo dei sopra menzionati incrementi della indennità integrativa
speciale, la piena applicabilità, all'indennità premio di servizio
erogata dall'INADEL, della riforma introdotta con la legge n. 297 del
1982, in quanto "tale disposizione, invero, se impedisce l'integrale
omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti
pubblici e di quelli privati, non può tuttavia impedire che gli
effetti della riforma del 1982 si estendano anche ai dipendenti
pubblici qualora un collegamento con la normativa riguardante i
dipendenti privati sia già stato in precedenza voluto e disposto dal
legislatore: ed è quanto precisamente accade, limitatamente al
profilo indicato, nel caso di specie";
che le odierne ordinanze non adducono argomenti ulteriori o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980,
n. 299 e dell'art. 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982, n.
297, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte