Ordinanza n. 161/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 293/1992
- art. 16legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 16legge 638/1983
- art. 4legge 463/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del
d.-l. 20 maggio 1992, n. 293 (Misure urgenti in campo economico ed
interventi in zone terremotate), del combinato disposto degli artt.
4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, e 6, comma 5, 6 e 7,
del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983,
n. 638, dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con n. 70
ordinanze emesse il 26 giugno e il 27 novembre 1992 dal Tribunale di
Lecco, iscritte ai nn. da 586 a 652 e 675 del registro ordinanze 1992
e nn. 10 e 11 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 44, prima serie speciale
dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di una serie di procedimenti civili
promossi contro l'INPS per ottenere la c.d. cristallizzazione al 30
settembre 1983 dell'importo della pensione integrata al minimo, il
Tribunale di Lecco, con sessantotto ordinanze tutte in data 26 giugno
1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, non
convertito in legge, per contrasto con gli artt. 70 e 77, secondo
comma, Cost.;
b) del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 1, del
citato d.-l. n. 293 del 1992 e 6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. 12
settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n.
638, per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.;
c) dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
per contrasto con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma,
Cost.;
che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione di cui
sub a) usurpa la funzione legislativa sia perché emanata nella forma
del decreto-legge senza le condizioni della decretazione d'urgenza,
sia perché l'interpretazione autentica della legge è riservata al
parlamento;
che la stessa disposizione - recante interpretazione autentica
dell'art. 6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. n. 463 del 1983, convertito
nella legge n. 638 del 1983, "nel senso che nel caso di concorso di
due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto
decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è
conservato su una sola delle pensioni" - è ritenuta lesiva altresì
dell'art. 3 Cost., essendo irrazionale il ricorso allo strumento
dell'interpretazione autentica per effettuare una sostanziale
modifica legislativa, e dell'art. 38, secondo comma, Cost., perché
non garantisce al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di
vita;
che la norma di cui sub c) è ritenuta illegittima perché
produce un'ingiustificata disparità di trattamento tra crediti
previdenziali e crediti di lavoro, pregiudicando l'adeguatezza della
prestazione previdenziale alle esigenze di vita del lavoratore
pensionato;
che in tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una dichiarazione di
inammissibilità o, in subordine di infondatezza;
Considerato che i giudizi hanno per oggetto identiche questioni e
quindi è opportuno disporre la riunione affinché siano decisi con
unico provvedimento;
che il d.-l. n. 293 del 1992 di cui sub a) e b) non è stato
convertito in legge (e uguale sorte è toccata al successivo d.-l. 21
luglio 1992, n. 345), di guisa che ha perduto efficacia fin
dall'inizio;
che nei casi cui si riferiscono le ordinanze in data 26 giugno
1992 (R.O. da 566 a 652/92, 675/92), la fattispecie del ritardo
imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è
perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione sub c) risulta
irrilevante giusta il criterio accolto da questa Corte con sentenza
n. 394 del 1992, e confermato dalle ordinanze nn. 410 del 1992 e 74
del 1993;
che dalle ordinanze di rimessione in data 27 novembre 1992 (R.O.
nn. 10 e 11/93) non risulta se la mora dell'Istituto debitore della
prestazione previdenziale sia insorta prima o dopo il 31 dicembre
1991, così determinandosi sul punto una carenza di motivazione sulla
rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio
1992, n. 293 (Disposizioni urgenti in campo economico ed interventi
in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata, in
riferimento agli art. 3, 38, secondo comma, 70 e 77, secondo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di Lecco con le ordinanze in
epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo
comma, della Costituzione, dal nominato Tribunale con le medesime
ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte