Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 293/1992
  • art. 16legge 412/1991

citata

  • art. 16legge 638/1983
  • art. 4legge 463/1983
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del

d.-l. 20 maggio 1992, n. 293 (Misure urgenti in campo economico ed

interventi in zone terremotate), del combinato disposto degli artt.

4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, e 6, comma 5, 6 e 7,

del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983,

n. 638, dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412

(Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con n. 70

ordinanze emesse il 26 giugno e il 27 novembre 1992 dal Tribunale di

Lecco, iscritte ai nn. da 586 a 652 e 675 del registro ordinanze 1992

e nn. 10 e 11 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 44, prima serie speciale

dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di una serie di procedimenti civili

promossi contro l'INPS per ottenere la c.d. cristallizzazione al 30

settembre 1983 dell'importo della pensione integrata al minimo, il

Tribunale di Lecco, con sessantotto ordinanze tutte in data 26 giugno

1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, non

convertito in legge, per contrasto con gli artt. 70 e 77, secondo

comma, Cost.;

b) del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 1, del

citato d.-l. n. 293 del 1992 e 6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. 12

settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n.

638, per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.;

c) dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,

per contrasto con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma,

Cost.;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione di cui

sub a) usurpa la funzione legislativa sia perché emanata nella forma

del decreto-legge senza le condizioni della decretazione d'urgenza,

sia perché l'interpretazione autentica della legge è riservata al

parlamento;

che la stessa disposizione - recante interpretazione autentica

dell'art. 6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. n. 463 del 1983, convertito

nella legge n. 638 del 1983, "nel senso che nel caso di concorso di

due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con

decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto

decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è

conservato su una sola delle pensioni" - è ritenuta lesiva altresì

dell'art. 3 Cost., essendo irrazionale il ricorso allo strumento

dell'interpretazione autentica per effettuare una sostanziale

modifica legislativa, e dell'art. 38, secondo comma, Cost., perché

non garantisce al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di

vita;

che la norma di cui sub c) è ritenuta illegittima perché

produce un'ingiustificata disparità di trattamento tra crediti

previdenziali e crediti di lavoro, pregiudicando l'adeguatezza della

prestazione previdenziale alle esigenze di vita del lavoratore

pensionato;

che in tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine di infondatezza;

Considerato che i giudizi hanno per oggetto identiche questioni e

quindi è opportuno disporre la riunione affinché siano decisi con

unico provvedimento;

che il d.-l. n. 293 del 1992 di cui sub a) e b) non è stato

convertito in legge (e uguale sorte è toccata al successivo d.-l. 21

luglio 1992, n. 345), di guisa che ha perduto efficacia fin

dall'inizio;

che nei casi cui si riferiscono le ordinanze in data 26 giugno

1992 (R.O. da 566 a 652/92, 675/92), la fattispecie del ritardo

imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è

perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge

n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione sub c) risulta

irrilevante giusta il criterio accolto da questa Corte con sentenza

n. 394 del 1992, e confermato dalle ordinanze nn. 410 del 1992 e 74

del 1993;

che dalle ordinanze di rimessione in data 27 novembre 1992 (R.O.

nn. 10 e 11/93) non risulta se la mora dell'Istituto debitore della

prestazione previdenziale sia insorta prima o dopo il 31 dicembre

1991, così determinandosi sul punto una carenza di motivazione sulla

rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio

1992, n. 293 (Disposizioni urgenti in campo economico ed interventi

in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata, in

riferimento agli art. 3, 38, secondo comma, 70 e 77, secondo comma,

della Costituzione, dal Tribunale di Lecco con le ordinanze in

epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30

dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo

comma, della Costituzione, dal nominato Tribunale con le medesime

ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte