Ordinanza n. 163/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1981 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 222Codice penale
- art. 13legge 161/1962
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 13
della legge 21 aprile 1962, n. 161 e 222, commi primo e secondo, del
codice penale (misure di sicurezza) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 aprile 1977 dal Procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Bari nel procedimento penale a carico
di Mazzitelli Orfeo, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 19
ottobre 1977;
2) ordinanza emessa l'8 maggio 1978 dal Procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Potenza nel procedimento di
esecuzione per l'applicazione delle misure di sicurezza nei confronti
di Pepe Domenico, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 24
gennaio 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bari, nel corso di istruttoria
sommaria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 e che il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nel corso del
procedimento di esecuzione per l'applicazione di misure di sicurezza,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 222,
primo e secondo comma, del codice penale.
Considerato che le norme della cui legittimità si discute,
attengono al giudizio sulla qualificazione come reato della fattispecie
concreta, nel primo caso, e sull'applicabilità della misura di
sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario nel secondo caso, e
cioè, in entrambi i casi, a giudizi in ordine ai quali il potere
decisorio è esclusivamente attribuito, rispettivamente, al giudice
istruttore (artt. 74 e 378 c.p.p.) e al giudice di sorveglianza (art.
634 c.p.p.);
che, pertanto, le questioni sono manifestamente inammissibili per
difetto di legittimazione del P.M. a sollevarle (v. in ultimo ordinanza
di questa Corte n. 5/1979).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 e
dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale sollevate con
le ordinanze in epigrafe dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bari e dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Potenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte