Ordinanza n. 164/1980
Altra decisione · depositata il 15/12/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 19legge 990/1969
- art. 21legge 990/1969
- art. 22legge 990/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del
codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre
1979 dal Tribunale di Bergamo, nel procedimento civile vertente tra
l'I.N.A.M. e la Soc. s.p.a. Milano Assicurazioni Autoveicoli - Gestione
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, iscritta al n. 84 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 98 del 9 aprile 1980;
udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
ritenuto che l'I.N.A.M. convenne avanti il Tribunale di Bergamo la
"Milano Assicurazioni Autoveicoli s.p.a. - Gestione Fondo Garanzia
Vittime della Strada" per conseguire, ai sensi degli artt. 1916 cod.
civ. e 28 legge 24 dicembre 1969, n. 990, il rimborso della somma di
lire 1.290.120 anticipata all'assistito Mario Piazzalunga, rimasto
infortunato in incidente stradale provocato il 10 giugno 1973 da
autovettura rimasta sconosciuta nel territorio del Comune di Nembro
(BG);
che, in accoglimento della opposizione della convenuta, il
designato Giudice istruttore, con ordinanza pronunciata all'udienza del
20 settembre 1979, respinse l'istanza, dall'attore Istituto avanzata,
di escussione, in qualità di teste, del Piazzalunga per essere costui,
in quanto legittimato a partecipare al giudizio ex art. 19, quarto
comma, legge 990/1969, incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246
cod. proc. civ.;
che avverso la ordinanza del G.I. spiegò reclamo ex articolo 178,
secondo comma cod. proc. civ. l'I.N.A.M. chiedendo che il Collegio
ammettesse l'audizione del Piazzalunga quale teste e, in subordine,
dichiarasse rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità dell'art. 246 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost.;
che, con ordinanza collegiale emessa il 25 ottobre 1979, comunicata
e notificata nei modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 9 aprile 1980 e iscritta al n. 84 R.O. 1980, l'adito Tribunale
ha in apertura considerato che "la sollevata questione della
illegittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c. non sia
manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., e sia
rilevante in causa, in quanto l'infortunato Piazzalunga Mario, ai sensi
degli artt. 19, 21 e 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è
portatore di un interesse che legittimerebbe la sua partecipazione al
giudizio per ottenere dal Fondo di Garanzia il risarcimento dei danni
subiti nell'incidente de quo ad opera del veicolo investitore rimasto
sconosciuto" (p. 3); che, riassunta la motivazione della sentenza
248/1974, con cui questa Corte ebbe a dichiarare infondata la questione
di costituzionalità dell'art. 246 (pp. 3, 4), non ha mancato di
constatare che "l'I.N.A.M. non può convenire in giudizio il suo
assicuratore non avendo nulla a pretendere contro lo stesso, né può
il giudice ordinare la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art.
107 c.p.c."(pp. 5, 6); che, dopo aver ad un tempo riconosciuto e negato
al Piazzalunga la legittimazione ad assumere in concreto la qualità di
parte nel giudizio de quo, si è doluto che al Piazzalunga - e a
fortiori all'I.N.A.M. - sarebbe riservata una condizione peggiore vuoi
di quella propria della parte, la quale, se, a sensi degli artt. 115 e
116, secondo comma, cod. proc. civ., liberamente interrogata sui fatti
di causa, vedrebbe dalle sue risposte scaturire argomenti di prova,
vuoi della posizione, assegnata, nel rito speciale del lavoro, alle
persone incapaci a testimoniare (e alle persone fatte oggetto del
divieto sancito dall'art. 247) dall'art. 421, quarto comma cod. proc.
civ. sub art. 1 legge 533/1973; che proprio quest'ultimo luogo di legge
ha indotto il Tribunale di Bergamo ad affermare, a suggello della
motivazione dell'ordinanza, che "la questione dell'illegittimità
costituzionale dell'art. 246 c.p.c., in quanto non consente al giudice
quantomeno di interrogare liberamente sui fatti di causa i terzi aventi
nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro
partecipazione al giudizio, non sia manifestamente infondata in
relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione e sia rilevante nel presente
giudizio" (p. 8), non senza avere a p. 7 scritto che "non sembra
d'altra parte nel caso di specie che il divieto di cui all'art. 246
c.p.c. trovi una razionale giustificazione nel principio di
incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio";
che, comunque, il dispositivo dell'ordinanza così suona: "visto l'art.
23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina la sospensione del processo in
corso, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
affinché sia decisa la questione di costituzionalità dell'art. 246
c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.";
che, nessuna delle parti essendosi costituita in questa sede né
avendo spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, il
Presidente della Corte, visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative, ha fissato per la
decisione la camera di consiglio del 13 novembre 1980, nel corso della
quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione;
considerato che alla lettura della ordinanza residuano insuperabili
dubbi sul se il Tribunale di Bergamo abbia inteso denunciare
l'incostituzionalità dell'art. 246 per l'irrazionalità, da cui la sua
applicazione al "caso di specie" sarebbe affetta, ovvero per
l'inestensibilità, a livello applicativo, del novellato art. 421,
quarto comma, al rito ordinario, e - a monte - sul se le peculiarità
del caso, con privare il Piazzalunga della legittimazione a partecipare
al giudizio, persuadano a dire irrilevante la prospettata questione;
che, pertanto, miglior partito apparisce alla Corte la restituzione
degli atti al giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte