Ordinanza n. 166/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/06/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo
comma, e 23, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa
il 9 maggio 1983 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di
Padova sui reclami riuniti proposti da Giacomini Diego ed altri,
iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di
Padova, chiamato a decidere su tre reclami in materia di lavoro
rispettivamente proposti dai detenuti Giacomini Diego, Reatin Sergio e
Lorenzi Carlo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e
secondo comma, 27, terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 22, primo comma, e 23, primo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui
assicurano al detenuto che lavora una remunerazione da calcolarsi sulla
base di una mercede che può essere inferiore, fino a un terzo, a
quella delle tariffe sindacali;
considerato che analoga questione è stata già decisa dalla Corte,
che, con la sentenza n. 103 del 6 aprile 1984, l'ha dichiarata
inammissibile perché proveniente da procedimenti instaurati a seguito
di reclami in materia di lavoro, procedimenti privi di carattere
giurisdizionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 23, primo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 36 della
Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di
Padova con ordinanza 9 maggio 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte