Ordinanza n. 168/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 4legge 249/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso
con ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sui ricorsi riuniti
proposti da Massi Enzo ed altri contro la Corte dei conti ed altra,
iscritta al numero 562 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1a serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Massi Enzo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice
relatore Annibale Marini;
Uditi l'avvocato Italo Pederzoli per Massi Enzo e l'avvocato
dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, nel corso di una controversia in materia
pensionistica, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui limita
l'attribuzione del diritto alla maggiorazione del servizio ai
dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (AAST) e
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetti
alla commutazione telefonica, con esclusione quindi dei dipendenti di
altre amministrazioni ed in particolare, nel caso di specie, della
Corte dei conti - adibiti alle medesime mansioni;
che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata avrebbe
innanzitutto disatteso i criteri direttivi indicati nella norma di
delega di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al
Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il
decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e
delle retribuzioni dei dipendenti statali), secondo la quale il
Governo avrebbe dovuto raccogliere in un testo unico le disposizioni
vigenti, anche in materia pensionistica, apportandovi però le
modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed
ammodernamento;
che la norma stessa si porrebbe inoltre in contrasto con il
principio di eguaglianza, in quanto discriminerebbe
ingiustificatamente personale addetto alle stesse mansioni, sulla
base dell'elemento accidentale rappresentato dalla circostanza che,
al momento della redazione del testo unico n. 1092 del 1973, i
centralinisti delle amministrazioni pubbliche non erano individuati
con qualifiche proprie ma restavano assorbiti in quella del personale
d'archivio;
che risulterebbero altresì violati i principi di
proporzionalità della pensione e di adeguatezza della stessa alle
esigenze vitali dei lavoratori, rispettivamente tutelati dagli
artt. 36, primo comma, e 38 Cost;
che la norma impugnata - stravolgendo il rapporto tra la
posizione pensionistica dei centralinisti della Corte dei conti e la
posizione pensionistica dei centralinisti dell'Azienda di Stato per i
servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni - risulterebbe, infine, lesiva dei principi di buon
andamento e imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97
Cost;
che si sono costituite in giudizio le parti private,
concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale;
che è altresì intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato;
che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe
inammissibile in quanto la norma impugnata, a seguito della
soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarebbe
da tempo non più applicabile;
che la questione stessa sarebbe comunque, nel merito,
manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri evocati.
Considerato che l'eccezione di inammissibilità della questione,
sollevata dall'Avvocatura dello Stato, è priva di fondamento, in
quanto la circostanza che la norma non sia più applicabile ai suoi
originari destinatari, per il periodo successivo alla privatizzazione
delle amministrazioni di appartenenza, non esclude che essa continui
a spiegare i propri effetti relativamente al servizio anteriormente
prestato e che tali effetti possano estendersi - nel caso di una
declaratoria di illegittimità costituzionale quale quella
prospettata dal rimettente - al rapporto previdenziale dei dipendenti
di altre amministrazioni;
che la questione è tuttavia, nel merito, manifestamente
infondata;
che è infatti inconferente il riferimento al parametro di
cui all'art. 76 della Costituzione, in quanto ciò che è oggetto di
censura non è la violazione di uno specifico criterio direttivo
bensì il merito della scelta operata in sede di redazione del testo
unico, quanto alla mancata equiparazione, ai fini previdenziali, di
tutti i pubblici dipendenti addetti alla commutazione telefonica;
che, d'altro canto, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, la scelta di introdurre un trattamento di favore, che si ponga
come eccezione rispetto al regime di carattere generale, è
espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile sotto il
profilo del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3
Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole (sentenze
n. 431 del 1997 e n. 272 del 1994; ordinanze n. 60 del 2001, n. 316 e
n. 10 del 1999);
che, nella specie, la non irragionevolezza della norma
discende dall'eterogeneità delle situazioni poste a confronto e
dalla implicita valutazione, compiuta dal legislatore, della
particolare gravosità dell'impegno lavorativo degli addetti alla
commutazione telefonica dipendenti da amministrazioni o aziende
pubbliche che svolgono istituzionalmente attività di comunicazione;
che le censure riferite ai parametri di cui agli artt. 36 e
38 Cost., essendo a loro volta basate sulla asserita irragionevolezza
della denunciata disparità di trattamento tra lavoratori, risultano
per ciò stesso prive di qualsiasi fondamento;
che la materia disciplinata dalla norma impugnata risulta,
infine, del tutto estranea ai principi costituzionali di buon
andamento e imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97
Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36,
38, 76 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte