Ordinanza n. 169/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/04/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 66/1989
usata come parametro
citata
- art. 1322Codice civile
- art. 20d.P.R. 638/1972
- art. 4d.P.R. 638/1972
- art. 9d.l. 66/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del
decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale),
convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, promosso con ordinanza
emessa il 20 luglio 1989 dal Giudice conciliatore di Pisa nel
procedimento civile vertente tra Mangano Enrico e Viviani Alfio,
iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da un
commerciante nei confronti del rappresentante di una organizzazione
sindacale - che aveva avviato una campagna di tesseramento
promettendo di accollarsi le imposte comunali dell'anno in corso
dovute dai soci e che, nella specie, aveva omesso di provvedere al
pagamento dell'imposta comunale sulle imprese, arti e professioni
(ICIAP) relativa all'esercizio commerciale dell'attore, asserendo
trattarsi di tassa ingiusta e quindi non dovuta - il giudice
conciliatore di Pisa ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989,
n. 66, come convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, a tenore
del quale il nuovo tributo è determinato "in base all'attività
esercitata e per classi di superficie utilizzata", secondo la tabella
allegata al provvedimento legislativo;
che il giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione, in
quanto coinvolgente una norma la cui applicazione si porrebbe come
"risolutiva" della controversia insorta tra le parti, denuncia la
norma impugnata per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la
discriminazione che si determinerebbe tra le attività lavorative
colpite ai fini del concorso nelle spese pubbliche, e dell'art. 53
della Costituzione in quanto il sistema "rigido" ipotizzato dal
legislatore non terrebbe conto della capacità contributiva effettiva
che, a parità di attività e di superficie utilizzata, può essere
diversa in ragione della localizzazione dell'esercizio commerciale
(sito in una metropoli o in un piccolo comune) e che comunque non
può essere determinata con il criterio della "classe di superficie",
in quanto criterio espressivo di una mera presunzione di reddito non
suffragata da riscontri obiettivi;
che, ad avviso dello stesso giudice rimettente, la norma si
porrebbe altresì in contrasto con l'art. 35 della Costituzione,
perché verrebbero penalizzate le attività lavorative che
necessitano di un certo spazio per il loro svolgimento, anche se non
producono redditi vistosi;
che non si sono costituite le parti private;
che è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, eccependo la inammissibilità della questione sotto più
profili: del difetto temporaneo di giurisdizione del giudice a quo
(art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 richiamato dall'art. 4,
comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, come convertito in legge);
dell'incompetenza per materia del giudice conciliatore adito (art. 9,
comma secondo, c.p.c.); del carattere "fittizio" del giudizio a quo,
che, tenuto conto dei fatti narrati nell'ordinanza di rimessione,
denota che in realtà si è in presenza di una controversia solo
apparente sulla sussistenza o meno della obbligazione di "accollo" di
imposte, figura contrattuale questa non meritevole di tutela
giuridica ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, del codice civile,
e comunque nulla, onde l'irrilevanza della questione che concerne la
legittimità costituzionale della imposta che avrebbe formato oggetto
dell'accollo;
che, nel merito, l'interveniente ha contestato il denunciato
contrasto con i parametri costituzionali invocati, concludendo per la
manifesta infondatezza della questione.
Considerato che ictu oculi risulta che il giudice a quo non deve
fare applicazione della norma impugnata, dovendo la controversia
essere definita in base alle norme sull'accollo ed ai principi
affermati dalla giurisprudenza circa la nullità delle clausole di un
negozio con cui una parte si accolla il debito tributario di
un'altra;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale, come
già ritenuto da questa Corte in un giudizio analogo (sent. n. 579
del 1989), appare artificiosamente formulata, essendo del tutto
irrilevanti nel giudizio a quo i profili che attengono alla
legittimità della pretesa tributaria, la quale concerne rapporti che
intercorrono fra soggetti diversi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 2
marzo 1989 n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia
impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, dal giudice
conciliatore di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte