Ordinanza n. 169/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/05/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 43Codice di procedura penale
- art. 11Codice di procedura penale
- art. 5-bislegge 652/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1,
del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi
procedimenti penali, con ordinanze emesse il 20 e il 21 marzo 2001
dal Tribunale militare di Torino, iscritte ai nn. 736 e 737 del
registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione dell'imputato nel procedimento
relativo al giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 736 del
registro ordinanze 2001, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore
Guido Neppi Modona;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza del 20 marzo 2001 (r.o. n. 736 del
2001) il Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento
agli artt. 25, primo comma, 101 e 108 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del codice di
procedura penale, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della
Corte di cassazione, prevede, "nel caso di magistrato astenutosi o
ricusato, la sua sostituzione con altro magistrato esterno, applicato
per quel solo procedimento";
che il Tribunale rimettente - premesso che la Corte di
cassazione ha ripetutamente affermato il principio, ribadito con la
sentenza n. 3106 del 20 aprile 1999 emessa nel procedimento a quo,
che la rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi degli
artt. 43, comma 2, e 11 cod. proc. pen., è consentita solo quando è
impossibile procedere alla sostituzione del giudice astenutosi o
ricusato mediante gli istituti di ordinamento giudiziario della
supplenza e dell'applicazione - rileva come non possa "essere
considerata legittima una applicazione, o una supplenza esterna,
disposta discrezionalmente dal Presidente della Corte militare
d'appello, destinata specificamente per un unico e determinato
procedimento, in quanto si viene a costituire concretamente il
giudice per un determinato procedimento, e quindi, posteriormente
alla fissazione del processo, in contrasto con l'art. 25 Cost.";
che pertanto solo l'applicazione di un magistrato designato
in base a criteri predeterminati, disposta per sopperire a esigenze
di ufficio per una serie indefinita di processi, e comportante la
"stabilità del magistrato applicato nell'ufficio di destinazione",
potrebbe ritenersi compatibile con il parametro evocato;
che, ad avviso del rimettente, l'art. 43 cod. proc. pen.,
nell'interpretazione datane dalla Cassazione, violerebbe anche gli
che infatti, nonostante l'art. 5-bis della legge 23 dicembre
1996, n. 652, imponga sempre la rimessione del procedimento al
tribunale viciniore quando non sia possibile provvedere alla
sostituzione del giudice mediante l'istituto della supplenza interna
o, al massimo, dell'applicazione all'ufficio giudiziario,
l'interpretazione reiteratamente seguita della disposizione
censurata, consentendo di procedere sempre alla sostituzione dei
magistrati togati costituenti il collegio mediante il meccanismo
della supplenza "esterna" e dell'applicazione per il processo, rende
"nella pratica pressoché inapplicabile il disposto degli artt. 43,
comma 2, cod. proc. pen. e 5-bis della legge n. 652 del 1996", e si
pone così in contrasto con l'art. 101 Cost.;
che, inoltre, seguendo l'interpretazione della Cassazione,
nelle ipotesi di rimessione il relativo provvedimento dovrebbe essere
preso "dal Presidente del Tribunale come organo monocratico, in
quanto sarebbe assurdo integrare l'organo collegiale con altro
magistrato esterno al solo fine di pronunciare una valida ordinanza
di rimessione";
che la norma censurata si porrebbe quindi in contrasto anche
con l'art. 108 Cost.: poiché l'ordinamento giudiziario militare, a
differenza di quello ordinario, non prevede l'istituto del giudice
monocratico, non essendo ad esso applicabile, in parte qua, il
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sarebbe la
"interpretazione creativa" della Corte di cassazione, e non l'opera
del legislatore, a determinare "la creazione di un giudice
monocratico nell'ordinamento giudiziario militare";
che, quanto alla rilevanza - premesso che nel caso in
questione il Collegio giudicante è stato integrato da un
"consigliere della Corte militare di Appello di Verona, inviato in
supplenza esterna "per alcuni procedimenti" fissati per l'udienza del
7 novembre 1997", ma al posto del magistrato designato avrebbe potuto
essere chiamato "qualunque altro magistrato militare con funzioni
giudicanti" - il rimettente osserva che l'eventuale accoglimento
della questione di legittimità costituzionale, determinando "la
nullità di tutti i provvedimenti di applicazione e di supplenza
effettuati", condurrebbe necessariamente alla rimessione del
procedimento al Tribunale militare di La Spezia, rendendo
"illegittima la competenza del Tribunale militare di Torino, che
quindi, anche se oggi in composizione regolare, rimarrebbe carente di
potere giurisdizionale, e pronuncerebbe, pertanto, una sentenza
nulla";
che con ordinanza del 21 marzo 2001 (r.o. n. 737 del 2001) il
Tribunale militare di Torino ha sollevato nell'ambito di altro
procedimento penale analoga questione di legittimità costituzionale;
che nel giudizio a quo diversamente dall'altro, la competenza
del Tribunale militare di Torino non risulta peraltro individuata a
seguito di pronuncia della Cassazione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo, con identici atti, che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata;
che, in particolare, l'Avvocatura rileva che appare in linea
con i principi costituzionali il ricorso alla rimessione del
procedimento solo nei casi in cui non è in alcun modo possibile la
sostituzione del giudice astenutosi o ricusato, atteso che la
rimessione, come più volte affermato dalla Corte di cassazione, è
un istituto di carattere eccezionale, in quanto implica la
sottrazione dell'imputato al giudice naturale;
che con successive identiche memorie l'Avvocatura generale
osserva che "l'apertura riconosciuta dalla Suprema Corte alla
disposizione processuale in esame si pone quale misura eccezionale
volta ad assicurare, con l'imparzialità del giudizio, il concreto
rapido esercizio della funzione giurisdizionale in determinati
particolari casi", sicché la norma impugnata non appare lesiva del
principio di cui all'art. 25 Cost.;
che nel giudizio promosso con la ordinanza iscritta al r.o.
n. 736 del 2001 si è costituito l'imputato nel procedimento a quo,
rappresentato e difeso dall'avvocato Gilberto Lozzi;
che la parte privata rileva che l'art. 43, comma 1, cod.
proc. pen. consente la sostituzione del giudice astenutosi o ricusato
esclusivamente mediante l'istituto della supplenza con altro
magistrato dello stesso ufficio, non essendo invece prevista
l'applicazione dall'esterno ad processum, chiaramente lesiva del
principio del giudice precostituito per legge, come puntualizzato
nella Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura
penale;
che in mancanza di supplenti dovrebbe dunque essere applicato
il comma 2 dello stesso articolo, che contempla l'istituto della
rimessione del processo ad altro ufficio giudiziario, in base ai
criteri, obiettivi e predeterminati, di cui all'art. 11 cod. proc.
pen;
che a tale lettura dell'art. 43, comma 1, cod. proc. pen. si
oppone la interpretazione che la Corte di cassazione, nel solco della
sua costante giurisprudenza, ha ribadito nel processo a quo, e che
pertanto tale norma, così interpretata, si pone in contrasto con
l'art. 25 Cost., dato che a formare l'organo giudicante interverrebbe
un magistrato scelto post factum per quel determinato processo;
che la parte privata, nel condividere, con riguardo sia alla
non manifesta infondatezza sia alla rilevanza della questione, le
argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, della quale
vengono riportati ampi stralci, conclude per la declaratoria di
incostituzionalità, in parte qua, dell'art. 43, comma 1, cod. proc.
pen., in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101 e 108 Cost.
Considerato che con due ordinanze sostanzialmente identiche,
emesse in distinti procedimenti, il Tribunale militare di Torino
censura l'art. 43, comma 1, del codice di procedura penale, per
contrasto con gli artt. 25, primo comma, 101 e 108 della
Costituzione, nella parte in cui, secondo l'orientamento
interpretativo della Corte di cassazione, consente, nel caso di
giudice astenutosi o ricusato, la sua sostituzione con altro
magistrato esterno, applicato per quel solo procedimento;
che, stante l'identità delle questioni di legittimità
costituzionale, deve essere disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che quanto alla rilevanza, con riferimento all'ordinanza r.o.
n. 736 del 2001 il rimettente - premesso che il collegio giudicante
era stato integrato da un "consigliere della Corte militare di
appello di Verona, inviato in supplenza esterna "per alcuni
procedimenti" fissati per l'udienza del 7 novembre 1997" - osserva
che l'eventuale accoglimento della questione di legittimità
costituzionale "produrrebbe la nullità di tutti i provvedimenti di
applicazione e di supplenza effettuati secondo i parametri fin qui
considerati, [...] con conseguente, necessaria rimessione del
presente procedimento presso il Tribunale militare di La Spezia";
che ad avviso del rimettente la competenza del Tribunale
militare di Torino sarebbe dunque illegittima, in quanto, anche se
oggi "con composizione regolare", il Tribunale "rimarrebbe carente di
potere giurisdizionale, e pronuncerebbe [...] una sentenza nulla";
che, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, il
collegio che ha sollevato la questione era composto da magistrati
appartenenti all'organico del Tribunale militare di Torino e non
risulta che in alcuna precedente udienza in cui il collegio era stato
integrato dal giudice supplente siano stati assunti atti o presi
provvedimenti processualmente rilevanti ai fini del giudizio a quo;
che pertanto la censurata "supplenza esterna" è rimasta del
tutto priva di effetti e non è più comunque attuale;
che analoghe considerazioni in ordine alla rilevanza vengono
svolte nell'ordinanza r.o. n. 737 del 2001, ove si dà parimenti atto
che la questione di legittimità costituzionale viene sollevata da
collegio in "composizione regolare";
che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente
inammissibili per difetto di rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo
comma, 101 e 108 della Costituzione, dal Tribunale militare di
Torino, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte