Ordinanza n. 17/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4r.d. 1949/1940
- art. 5r.d. 1949/1940
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, promossi con due ordinanze del
Pretore di Petilia Policastro emesse entrambe in data 23 maggio 1962 in
procedimenti civili vertenti tra Polizzi Mariangela e l'Esattoria
consorziale di Mesoraca, interveniente il Servizio dei contributi
agricoli unificati, iscritte ai numeri 114 e 115 del Registro ordinanze
1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del
28 luglio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con le due ordinanze è stata sollevata la questione
di legittimità costituzionale del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949
(indicato nella ordinanza come decreto-legge), in relazione al R.D.L.
28 novembre 1938, n. 2138, ed in riferimento agli artt. 3, 23, 35,
primo comma, e 38 della Costituzione;
che, per quanto nelle ordinanze si faccia generico richiamo
all'intero decreto suindicato, le uniche disposizioni del decreto
stesso che risultano specificamente indicate e denunziate sono quelle
contenute negli artt. 4 e 5;
che nei giudizi di cui in epigrafe nessuno si è costituito davanti
alla Corte;
Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli
artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; che, pertanto, deve
essere dichiarata la manifesta infondatezza della proposta questione di
legittimità costituzionale, essendo cessata l'efficacia delle due
disposizioni denunziate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24
settembre 1940, n. 1949, la illegittimità delle quali è stata
dichiarata dalla Corte con sentenza del 7 giugno 1962, n. 65.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte