Ordinanza n. 17/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 111d.P.R. 1639/1968
usata come parametro
citata
- art. 15legge 963/1965
- art. 24legge 963/1965
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 111
del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della
legge 14 luglio 1965 n. 963, concernente la disciplina della pesca
marittima) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16 ottobre 1979 e l'8
marzo 1983 dal Pretore di Ancona nei procedimenti penali a carico di
Castellani Vincenzo ed altro e di Matassini Giuliano ed altro, iscritte
ai nn. 709 del registro ordinanze 1981, 319 del registro ordinanze 1983
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 1982 e
n. 239 del 1983.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Castellani Vincenzo e Castellani Nicola - imputati della
contravvenzione di cui agli artt. 15 e 24 l. 14 luglio 1965 n. 963, in
relazione all'art. 111 d.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, per avere pescato
a meno di tre miglia dalla costa in acque profonde meno di cinquanta
metri con reti da traino "ad agugliara" - il Pretore di Ancona con
ordinanza del 16 ottobre 1979 (reg. ord. n. 709 del 1981) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 111 d.P.R. cit., in
riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.;
che l'art. 111 cit. vieta l'uso delle reti da traino nelle zone di
mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai cinquanta
metri ed entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia
esercitata con natanti a remi, o a mano da terra;
che, ad avviso del Pretore, l'uso delle reti "ad agugliara" non era
dannoso alla riproduzione dei pesci, ciò che risultava da uno studio
del Laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona, organo del CNR,
nonché dal decreto 17 settembre 1980, con cui il Ministro della marina
mercantile aveva disposto la temporanea sospensione dell'efficacia
dell'art. 111 in questione;
che, ciò premesso, il giudice rimettente dubitava che la norma
impugnata contrastasse: con l'art. 3 Cost., in quanto essa parificava,
nell'assoggettarle ad identica sanzione, situazioni diverse, ossia
attività di esercizio della pesca esercitate sia con reti dannose sia
con reti innocue alla riproduzione ittica; con gli artt. 35 e 41 Cost.,
in quanto ledeva i diritti al lavoro e all'iniziativa economica
privata, ostacolando l'esercizio dei mestieri di pescatore e di
fabbricante di reti;
che il Pretore sollevava la medesima questione con ordinanza 8
marzo 1983 (reg. ord. n. 319 del 1983), emessa nel corso di un
procedimento contro Matassini Giuliano, imputato per lo stesso reato
sopra detto;
che le parti private non si costituivano;
considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'unicità
della questione;
che essa è manifestamente inammissibile, poiché l'impugnato art.
111 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 963 del 1965,
concernente la disciplina della pesca marittima e approvato con d.P.R.
2 ottobre 1968 n. 1639, è atto privo di forza di legge e, quindi, non
è suscettibile di formare oggetto del giudizio di legittimità
costituzionale (cfr. ord. n.107 del 1984);
visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 111 d.P.R. 2 ottobre 1968 n.
1639, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio
1965 n. 963 sulla disciplina della pesca marittima, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost. dal Pretore di Ancona con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte