Ordinanza n. 17/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/01/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Pretore
di Acireale nel procedimento civile vertente tra Licciardello Agatino
e Bella Isabella, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
determinazione del canone, il Pretore di Acireale, con ordinanza
emessa in data 27 aprile 1988, ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio
1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione;
che secondo il giudice a quo l'imposizione di un canone non
superiore al 3,85% del costo di produzione, parametro "notoriamente
inferiore" al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a
quelli, moratori, per i contribuenti), avrebbe "eccessivamente
compresso" il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata,
creando una situazione di privilegio per il conduttore che prescinde
dalle condizioni economiche di questi;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che analoga questione, sollevata dal medesimo giudice
- seppure con riferimento al solo art. 14 - è stata dichiarata
manifestamente inammissibile con ordinanza n. 1048 del 22 novembre
1988, ivi rilevandosi come l'individuazione dei parametri fissati
dalla norma censurata risponda all'intento di stabilire un complesso
di controlli sui canoni delle locazioni perseguito dal legislatore
attraverso molteplici e coordinate scelte, frutto di discrezionale
bilanciamento d'interessi;
che, successivamente identica questione è stata dichiarata
inammissibile, con riguardo alle stesse norme oggi denunziate (ord.
n. 1084 del 24 novembre 1988);
che, pertanto, la questione è inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio
1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),
sollevata, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, dal
Pretore di Acireale con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte