Ordinanza n. 170/1981
Altra decisione · depositata il 30/07/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), promosso con
ordinanza emessa il 30 novembre 1979 dal pretore di Bologna, nel
procedimento civile vertente tra Boschi Graziano ed altri e l'ENEL,
iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.
Visti l'atto di costituzione dell'ENEL e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 30
novembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 36, terzo comma, e 53, primo comma, della
Costituzione;
che nel relativo giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la
proposta questione; che è intervenuto altresì il convenuto Ente
nazionale per l'energia elettrica, sostenendo invece l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata;
che il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio; che
l'Ente nazionale per l'energia elettrica ha richiesto, per altro, che
la Corte decida la questione in pubblica udienza, data la novità dei
profili evidenziati dal giudice a quo, rispetto a quelli già esaminati
dalla Corte stessa nelle sentenze n. 35 e n. 40 del 1980.
Considerato che non ricorre il caso di cui agli artt. 26, secondo
comma, della legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte; e che, pertanto, ai sensi
dell'art. 9, quarto comma, delle norme anzidette, la causa va rinviata
alla pubblica udienza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che la causa sia trattata in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte