Ordinanza n. 171/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 155/1981
usata come parametro
citata
- art. 3legge 297/1982
- art. 9legge 297/1982
- art. 21legge 140/1985
- art. 19legge 153/1969
- art. 21legge 86/1988
- art. 3legge 86/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 della
legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle
procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i
trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica); 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140
(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento
della pensione sociale); 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988,
n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato); 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1989
dal Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Costa Luigi ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 536 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 28 giugno
1989 (R.O. n. 536 del 1989) emessa nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Costa Luigi ed altri contro l'I.N.P.S., aventi ad
oggetto la riliquidazione delle pensioni a suo tempo corrisposte agli
attori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per contrasto con
gli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione;
dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
dell'art. 9 della legge 14 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 21, sesto
comma, della legge 11 marzo 1988, n. 76, nella parte in cui non
prevedono l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione,
in essi, rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate prima del
1983 e successive scadenze, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione; dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella
parte in cui non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione
alla concorrenza dell'importo, via via fissato, con massimale di
pensione, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione in
quanto non sono stati affatto osservati i canoni di ragionevolezza,
conservandosi l'aggancio delle pensioni a determinati massimali, per
quanto via via maggiorati, trascurandosi di considerare l'ammontare
delle retribuzioni, dei contributi versati e l'anzianità
contributiva;
che, in presenza soltanto di un elemento del tutto casuale quale
è la data del collocamento in pensione, sussiste una grave
disparità di trattamento tra lavoratori che hanno percepito
retribuzioni e versato contributi di identico ammontare ed hanno la
stessa anzianità contributiva;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che la stessa questione ora di nuovo sollevata è
stata già dichiarata non fondata (sentenza n. 173 del 1986) e
manifestamente infondata (ordinanza n. 120 del 1989);
che va ribadita la sussistenza, nella disciplina della materia,
della discrezionalità del legislatore, i cui interventi per il
miglioramento e la perequazione dei trattamenti pensionistici si
realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale
ed economica, in considerazione anche delle esigenze di bilancio e
delle finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni
previdenziali;
che per l'attuazione dei predetti miglioramenti sono state
emanate di recente: 1) la legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni
con l'art. 21, sesto comma, interpretato, poi, dall'art. 3, secondo
comma-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla
legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, e, secondo quanto
affermato da questa Corte (sentenza n. 72 del 1990), riferibile anche
alle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988; 2) la legge
29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti
sociali e miglioramenti delle pensioni), nonché il decreto del
Presidente del Consiglio 16 dicembre 1989 (Attuazione dell'art. 3,
secondo comma, della legge n. 544 del 1988, concernente elevazione
dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni)
che hanno maggiorato ancora una volta i livelli pensionabili;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155
(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure
urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 9 della legge 15
aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale); 21, sesto comma,
della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 19 della legge 30 aprile
1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale); in riferimento agli artt. 3, 36, 38,
secondo comma, e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di
Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte