Ordinanza n. 171/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 649/1994
- art. 7legge 649/1994
- art. 38legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 1legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, commi
14 e 15, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti
per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), e dell'art. 38, comma 2, della legge 28
febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dal
Pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Pieri Nazareno
iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Pieri
Nazareno, imputato per reati edilizi, il Pretore di Gela, con
ordinanza del 12 dicembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 9, 32, 41 e 79 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, commi 14 e 15, del
decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), e dell'art. 38, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria della opere
edilizie) (R.O. n. 100 del 1995);
che, premettendo che l'imputato nel giudizio a quo aveva
richiesto la sospensione del processo per potersi avvalere della
procedura di sanatoria al fine di ottenere il condono edilizio
previsto dal decreto-legge impugnato, nell'ordinanza si osserva che
il condono, comunque lo si definisca, costituisce una forma
d'esercizio della potestà di clemenza dello Stato e deve perciò
essere concesso secondo le forme previste, per la concessione
dell'amnistia, dall'art. 79 della Costituzione, come riformato dalla
legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1;
che il giudice remittente osserva che di tali forme risulta
sprovvisto il decreto-legge impugnato, che ha disposto la
"riapertura" dei termini del condono contenuti nelle disposizioni di
cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985, estendendo l'effetto
estintivo dei reati agli illeciti commessi fino al 31 dicembre 1993;
che, nell'ordinanza di rimessione, dopo aver richiamato la
sentenza n. 369 del 1988 della Corte costituzionale, il giudice a quo
afferma che le norme impugnate contrastano con il principio di
ragionevolezza, dal momento che esse reiterano, a distanza di tempo,
quelle stesse disposizioni che la Corte aveva dichiarato
"eccezionali" e giustificate solo dall'intento di "chiudere un
passato di illegalità di massa", nonché finalizzate a porre sicure
basi per la repressione futura di fatti che violano "fondamentali
esigenze" di governo del territorio, sicurezza dell'esercizio
dell'iniziativa economica privata e tutela del paesaggio e del
patrimonio storico e artistico;
che, infine, il giudice remittente rileva il contrasto tra le
ragioni alla base del nuovo condono previsto dalle disposizioni
impugnate e le finalità formalmente indicate dal decreto-legge n.
649 del 1994, quali "il rilancio dell'attività economica" e "la
ripresa delle attività imprenditoriali", e censura il bilanciamento
operato dalle disposizioni impugnate tra gli interessi
costituzionalmente tutelati, tra i quali rientrano anche il diritto
alla salute psico-fisica e la tutela del paesaggio;
Considerato che il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, non è
stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni fissato
dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 21 del 26
gennaio 1995;
che le censure formulate nei confronti della disposizione di cui
all'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per il loro
carattere accessorio, devono ritenersi assorbite in quelle
concernenti le norme del decreto-legge n. 649 del 1994, dove si
richiama, all'art. 1, l'intero capo IV della legge n. 47 del 1985,
nel quale risulta inserito anche l'art. 38;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v. da ultimo le ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), la questione
sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, commi 14 e 15, del
decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), e dell'art. 38, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41 e 79
della Costituzione, dal Pretore di Gela con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte