Ordinanza n. 172/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 825/1971
- art. 32legge 576/1975
- art. 4d.P.R. 637/1972
- art. 6d.P.R. 637/1972
- art. 12d.P.R. 637/1972
- art. 17d.P.R. 637/1972
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 29Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 32d.P.R. 637/1972
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa per la riforma
tributaria), dell'art. 4, 6, 12 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) e
dell'art. 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in
materia di imposte sui redditi e sulle successioni), promosso con
ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Perugia, iscritta al n. 561 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª
serie speciale, dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione di Capello Cecilia ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985, la
Commissione tributaria di primo grado di Perugia, su ricorso proposto
da Capello Cecilia ed altri contro l'Ufficio del Registro di Perugia,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 53, 29, primo comma, e 42, quarto comma, della
Costituzione, degli artt. 8 n. 2 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, 4,
6, 12 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, nonché dell'art. 32
della l. 2 dicembre 1975 n. 576 "nella parte in cui hanno stabilito
la misura massima delle spese funerarie detraibili, nonché in quella
in cui hanno approvato la Tabella delle aliquote e percentuali per
scaglioni e fissato il limite esente in Lit. 30.000.000 per la
tassazione sui valori dell'asse ereditario netto";
che si sono costituiti Capello Cecilia ed altri, rappresentati e
difesi dall'avv. Vincenzo Greco, chiedendo che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale della normativa impugnata;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che la questione prospettata dal giudice a quo attiene
essenzialmente agli effetti che, in materia di imposte successorie,
derivano dal fenomeno dell'inflazione;
che, in tema di incidenza dei detti fattori inflattivi, spetta
al potere legislativo adottare gli opportuni provvedimenti
correttivi, frutto di scelte politiche e riservate alla sua
discrezionalità che sfugge al sindacato della Corte (sentenza n. 126
del 1979), rendendosi pertanto manifestamente inammissibile la
dedotta censura di violazione dell'art. 3 Cost.;
che non è poi fondata la assunta violazione dell'art. 29, primo
comma, in uno al successivo art. 42, ultimo comma, atteso lo
specifico trattamento riservato alle categorie di successibili ex
familia;
che va esclusa del pari la violazione dell'art. 53, poiché
l'imposizione inerente alla successione è in diretto collegamento
con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo
l'eredità come tale, indipendentemente dal trasferimento di
ricchezza (sentenza n. 68 del 1985);
che peraltro - giusta l'art. 11 della legge 17 dicembre 1986
(Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni)
- ricorrendone gli estremi il valore imponibile potrà essere
determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento
dell'accertato;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 8 n. 2 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega
legislativa per la riforma tributaria), 4, 6, 12 e 17 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 637 (Disposizioni dell'imposta sulle successioni e
donazioni), nonché dell'art. 32 l. 2 dicembre 1975 n. 576
(Disciplina in materia di imposte sui redditi e sulle successioni),
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Perugia con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale delle norme sovrariportate nel presente dispositivo,
sollevata in riferimento agli artt. 29, primo comma, 42, ultimo
comma, 53 Cost., dalla medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte