Ordinanza n. 173/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 482/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della
legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private),
promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1983 dal Pretore di Grumello
del Monte nel procedimento civile vertente tra Baldini Pier Luigi e
S.p.a. Italpresse, iscritta al n. 772 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno
1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che il pretore di Grumello del Monte, con ordinanza 18
aprile 1983 (r.o. n. 772/1983), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482
("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private"), deducendo che esso, prevedendo
un sistema di assunzione obbligatoria degli invalidi civili o di guerra
a carico delle imprese private, contrasterebbe con gli artt. 38 e 41
Cost., addossando ai privati un onere assistenziale di pertinenza dello
Stato, con conseguente compressione dell'iniziativa econonomica
privata;
Considerato che questa Corte, con riferimento alla previgente
normativa sull'assunzione obbligatoria degli invalidi (d.l. C.P.S. 3
ottobre 1947, n. 1222), ha già ritenuto non fondata la questione sotto
gli stessi profili ora dedotti, in quanto da un lato alle imprese non
viene addossato il mantenimento assistenziale degli invalidi, ma si ha
solo la instaurazione di un regolare rapporto di lavoro, in base al
preventivo esame della residua capacità di lavoro dell'invalido e
dall'altro non viene imposta una limitazione alla libera iniziativa non
ammessa dall'art. 41 della Costituzione poiché il vincolo che viene
imposto alle aziende ha una giustificazione di carattere sociale e
l'iniziativa privata non viene compressa, non alterandosi la
valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle
imprese (sent. n. 38 del 1980 e n. 279 del 1983);
che non vengono addotte dal giudice a quo argomentazioni che
possano indurre a mutare il suddetto orientamento della Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482
("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private"), sollevata dal pretore di
Grumello del Monte con ordinanza 18 aprile 1983, in riferimento agli
artt. 38 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte