Ordinanza n. 173/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 551/1994
- art. 2legge 551/1994
- art. 3legge 551/1994
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 79legge cost. 1/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del
decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), promossi con ordinanze emesse il 26 ottobre
1994 dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Villa San
Giovanni, il 6 ottobre 1994 dal Pretore di Gela e il 7 novembre 1994
dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Bagnara
Calabra, iscritte rispettivamente ai nn. 120, 143 e 165 del registro
ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 10, 12 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di
D'Inzillo Oreste, imputato per reati edilizi, il Pretore di Reggio
Calabria, sezione distaccata di Villa San Giovanni, con ordinanza del
26 ottobre 1994 (r.o. n. 120 del 1995), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 79 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre
1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), che
disciplinano il procedimento di sanatoria per le violazioni edilizie;
che, premettendo che l'imputato nel giudizio a quo aveva
richiesto la sospensione del processo per potersi avvalere della
procedura di sanatoria al fine di ottenere il "condono edilizio"
previsto dal decreto-legge impugnato, nell'ordinanza si osserva che
il condono rientra tra gli "istituti di clemenza" disciplinati
dall'art. 79 della Costituzione, come riformato dalla legge
costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, mentre le norme impugnate non
rispettano i requisiti procedurali richiesti dal medesimo art. 79,
essendo state adottate con decreto-legge;
che il giudice remittente richiama la sentenza n. 369 del 1988
della Corte costituzionale, e afferma che le norme impugnate
contrastano con il principio di ragionevolezza, dal momento che esse
reiterano quelle disposizioni dei capi III e IV della legge 28
ottobre 1995, n. 47, che la Corte aveva dichiarato "eccezionali" e
giustificate solo dall'intento di "chiudere un passato di illegalità
di massa", nonché finalizzate a porre sicure basi per la repressione
futura di fatti che violano "fondamentali esigenze" di governo del
territorio, come la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa
economica privata e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico
e artistico;
che nel corso del procedimento penale a carico di Benedetto
Santa, imputata per reati edilizi, il Pretore di Reggio Calabria,
sezione distaccata di Bagnara Calabra, con ordinanza del 7 novembre
1994 (r.o. n. 165 del 1995), ha sollevato la medesima questione di
legittimità costituzionale;
che nel corso del procedimento penale a carico di Patri'
Salvatore anche il Pretore di Gela, con ordinanza del 6 ottobre 1994
(r.o. n. 143 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9,
32, 41 e 79 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 27
settembre 1994, n. 551, proponendo argomentazioni analoghe a quelle
esposte nelle precedenti ordinanze di rimessione;
Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze di
rimessione riguardano le norme di sanatoria delle violazioni edilizie
previste dal decreto-legge n. 551 del 1994, e che pertanto i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;
che il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione fissato dall'art. 77 della Costituzione, come risulta
dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,
n. 277 del 26 novembre 1994, e che, pertanto, in conformità alla
giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ordinanze nn. 67 e 43
del 1995), le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel
presente giudizio devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del
decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), sollevate, in riferimento agli artt. 3, e 79
della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria, sezione
distaccata di Villa San Giovanni e sezione distaccata di Bagnara
Calabra, e, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41 e 79 della
Costituzione, dal Pretore di Gela con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte